Il 2026 è l’anno in cui i PFAS smettono di essere soltanto un tema da convegno
Per la prima volta il controllo entra pienamente nella quotidianità della qualità dell’acqua potabile italiana.
Per anni i PFAS sono stati raccontati soprattutto attraverso grandi contaminazioni ambientali, mappe, processi industriali e titoli di giornale.
Nel 2026 il tema cambia scala.
Entra in modo molto più strutturato nel sistema ordinario di controllo delle acque destinate al consumo umano.
E quando una materia passa dai dossier specialistici ai rapporti di prova, iniziano inevitabilmente anche le semplificazioni.
“PFAS zero”.
“PFAS totali”.
“20 PFAS”.
“30 PFAS”.
“4 PFAS”.
“100 nanogrammi”.
“20 nanogrammi”.
“10 microgrammi di TFA”.
Numeri corretti, numeri superati e numeri riferiti a parametri diversi finiscono spesso nello stesso articolo, nello stesso preventivo o nella stessa conversazione.
Il risultato è paradossale.
Più informazioni circolano, più diventa facile capire meno.
Per questo il primo obiettivo non è dire se dobbiamo avere paura dei PFAS.
È capire esattamente di cosa stiamo parlando.
La sicurezza dell’acqua non si costruisce con uno slogan.
Si costruisce distinguendo pericolo, esposizione, valore di parametro, metodo analitico, contesto territoriale e responsabilità gestionale.
Che cosa sono davvero i PFAS?
Non sono una sostanza.
Sono una classe molto ampia di sostanze con proprietà e comportamenti anche molto differenti.
L’acronimo PFAS indica le sostanze per- e polifluoroalchiliche.
Sono composti di sintesi caratterizzati dalla presenza di strutture carboniose fluorurate che conferiscono proprietà tecnologicamente molto utili.
Resistenza al calore.
Repellenza all’acqua e ai grassi.
Stabilità chimica.
Capacità di funzionare in applicazioni nelle quali molte altre molecole degraderebbero rapidamente.
Queste caratteristiche hanno favorito per decenni il loro utilizzo in numerosi settori industriali e prodotti.
Ma la stessa stabilità che li rende utili crea il problema ambientale.
Molti PFAS, o i loro prodotti finali di trasformazione, sono estremamente persistenti.
Alcuni sono anche mobili nell’acqua.
Alcuni tendono ad accumularsi negli organismi più di altri.
Alcuni PFAS a catena lunga hanno ricevuto molta più attenzione tossicologica rispetto a molecole più recenti o a catena corta.
La frase “i PFAS sono tutti uguali” è quindi tecnicamente sbagliata.
La frase “i PFAS non sono un problema perché non conosciamo tutto di tutti i composti” lo è altrettanto.
La corretta gestione del rischio parte precisamente da questa complessità.
Perché arrivano nell’acqua?
Il rubinetto è l’ultimo punto di una storia che comincia molto prima.
I PFAS possono raggiungere l’ambiente attraverso produzioni industriali, utilizzi professionali, prodotti, rifiuti, scarichi, emissioni e impieghi storici di sostanze fluorurate.
Alcune sorgenti sono puntuali e relativamente riconoscibili.
Altre sono diffuse.
Una volta raggiunti suolo, acque superficiali o falde, le diverse molecole si comportano in modo differente in funzione delle loro proprietà chimico-fisiche.
Per l’acqua potabile la domanda decisiva non è quindi soltanto “ci sono PFAS nel territorio?”.
È “quali PFAS possono raggiungere la specifica risorsa idrica che alimenta questo sistema?”.
Questa è la logica del risk-based approach introdotto dalla Direttiva (UE) 2020/2184 e recepito dal D.Lgs. 18/2023.
Il controllo moderno parte dalle pressioni sull’area di alimentazione, segue la captazione, valuta il trattamento e arriva alla distribuzione.
Il PFAS trovato al rubinetto è un dato.
Capire perché sia lì è gestione del rischio.
Il quadro normativo: partire dall’Europa, ma fermarsi all’Italia
La Direttiva europea è il punto di partenza.
Per giudicare un campione italiano, però, bisogna leggere il testo nazionale aggiornato.
La Direttiva (UE) 2020/2184 ha introdotto nel diritto europeo dell’acqua potabile due parametri specifici per i PFAS.
“PFAS Total”, con valore parametrico di 0,50 µg/L.
“Sum of PFAS”, con valore parametrico di 0,10 µg/L riferito al gruppo definito dalla direttiva.
Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali più rigorose o parametri aggiuntivi.
L’Italia ha recepito la direttiva con il D.Lgs. 18/2023.
Successivamente il D.Lgs. 102/2025 ha modificato in modo sostanziale l’architettura nazionale dei PFAS, introducendo tra l’altro il parametro “somma di 4 PFAS”, modificando il gruppo della “somma di PFAS” e introducendo il TFA con una specifica decorrenza.
Infine la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, Legge di Bilancio 2026, è intervenuta sulle sole scadenze della “somma di 4 PFAS” e sulla fase transitoria di alcune molecole ADV.
Questo passaggio è essenziale.
Leggere oggi il solo testo originario del D.Lgs. 18/2023 oppure riportare soltanto i due numeri della Direttiva europea può portare a descrivere un quadro italiano incompleto o superato.
I tre numeri da conoscere in Italia nel 2026
Non sono tre modi diversi per dire la stessa cosa.
- Somma di PFAS: valore di parametro 0,10 µg/L, cioè 100 ng/L.
- Somma di 4 PFAS: valore di parametro 0,02 µg/L, cioè 20 ng/L, riferito alla somma di PFOA, PFOS, PFNA e PFHxS.
- TFA: valore di parametro 10 µg/L, cioè 10.000 ng/L; il controllo obbligatorio decorrerà dal 13 gennaio 2027.
Questi numeri non devono essere confrontati come se rappresentassero una classifica di pericolosità.
Sono parametri costruiti su gruppi, sostanze e basi regolatorie differenti.
Dire che 10 µg/L di TFA è “cinquecento volte meno severo” del valore dei 4 PFAS, per esempio, sarebbe una lettura aritmeticamente facile ma tossicologicamente fuorviante.
La tossicità, la persistenza nell’organismo, la cinetica e la base scientifica dei diversi parametri non sono sovrapponibili.
La data che oggi conta: 13 luglio 2026
La proroga è finita.
Ed era molto più selettiva di quanto spesso si legge online.
Il D.Lgs. 102/2025 aveva previsto l’obbligatorietà del controllo della “somma di 4 PFAS” dal 13 gennaio 2026.
La Legge 199/2025 ha posticipato di sei mesi i termini dell’articolo 24 del D.Lgs. 18/2023 limitatamente a questo parametro.
Di conseguenza, l’adeguamento è stato differito al 12 luglio 2026 e il controllo obbligatorio è operativo dal 13 luglio 2026.
La proroga non ha spostato in blocco la disciplina PFAS italiana.
La “somma di PFAS” da 0,10 µg/L era già entrata nel regime di controllo obbligatorio dal 13 gennaio 2026.
Durante il periodo transitorio, sei molecole ADV indicate dalla Legge 199/2025 non concorrevano temporaneamente al rispetto del valore della “somma di PFAS”.
Con la scadenza della fase transitoria, quella esclusione ha cessato di operare.
Questo è il quadro che interessa un rapporto di prova letto nell’agosto 2026.
Ed è anche il motivo per cui un articolo pubblicato pochi mesi fa può essere già normativamente datato.
Attenzione a un errore molto diffuso: 0,02 µg/L non è il limite di ciascuno dei quattro PFAS
È il valore della loro somma.
Il parametro nazionale “somma di 4 PFAS” comprende PFOA, PFOS, PFNA e PFHxS.
Il valore di 0,02 µg/L si applica alla somma delle concentrazioni dei quattro composti.
Non significa che ciascuna delle quattro molecole possa arrivare individualmente a 0,02 µg/L mantenendo automaticamente la conformità del parametro.
È un dettaglio apparentemente piccolo.
In realtà cambia completamente la lettura analitica.
Se un rapporto riporta valori quantificati per più di uno dei quattro PFAS, il confronto corretto richiede di verificare il criterio di calcolo della somma secondo il metodo e le regole applicabili.
La chimica analitica non perdona le scorciatoie aritmetiche.
“Somma di PFAS” non significa “tutti i PFAS esistenti”
Un’analisi target guarda attraverso una finestra definita.
Non attraverso l’intero universo delle sostanze fluorurate.
La normativa nazionale definisce la “somma di PFAS” facendo riferimento alle sostanze elencate nell’Allegato III, Parte B, punto 3, del D.Lgs. 18/2023 nel testo vigente.
Il D.Lgs. 102/2025 ha ampliato e aggiornato questo elenco rispetto alla lista minima europea.
La stessa nota normativa prevede inoltre che siano considerati PFAS supplementari non inclusi nell’elenco quando risultino rilevanti per specifiche circostanze territoriali sulla base delle analisi di pressione e delle altre informazioni disponibili.
Questo è un passaggio di enorme importanza.
La legge non chiede soltanto di spuntare una lista.
Chiede di guardare il territorio.
Se una specifica attività produttiva utilizza o ha utilizzato un PFAS non compreso nel pannello ordinario, il problema non scompare perché la molecola non è nel pacchetto standard del laboratorio.
L’analisi deve essere conseguenza della conoscenza del rischio, non il contrario.
E il “PFAS totale” da 0,50 µg/L?
Esiste nella Direttiva europea.
Ma non va confuso con la “somma di PFAS” e non descrive lo stesso oggetto analitico.
La Direttiva (UE) 2020/2184 mantiene il parametro europeo “PFAS Total” pari a 0,50 µg/L e il parametro “Sum of PFAS” pari a 0,10 µg/L.
Il D.Lgs. 102/2025 ha soppresso il riferimento a “PFAS-totale” dall’articolo 24 del decreto italiano e ha introdotto nella disciplina transitoria nazionale la “somma di 4 PFAS”.
Per chi legge un rapporto italiano nel 2026 è quindi essenziale verificare quale parametro sia stato effettivamente analizzato e quale norma venga utilizzata per il giudizio.
“PFAS totale” e “somma di PFAS” non sono sinonimi.
La Commissione europea, nelle linee tecniche del 2024, sottolinea inoltre che nessun singolo metodo analitico è oggi in grado di quantificare accuratamente l’intera enorme classe dei PFAS.
Per il “PFAS Total” vengono infatti descritti approcci proxy, con limiti e finestre analitiche differenti.
Il nome “totale” è molto rassicurante linguisticamente.
Analiticamente è molto più complicato.
Come si analizzano i PFAS nell’acqua?
Quando i valori si misurano in nanogrammi per litro, il metodo e il laboratorio non sono dettagli amministrativi.
Per l’analisi target dei PFAS nell’acqua potabile, la tecnologia di riferimento indicata nelle linee tecniche europee è la cromatografia liquida accoppiata alla spettrometria di massa, in particolare LC-MS/MS.
La Commissione europea richiama EN 17892:2024, nelle configurazioni con iniezione diretta o con arricchimento mediante estrazione in fase solida, come metodi raccomandati per il parametro europeo “Sum of PFAS”.
Il laboratorio deve dimostrare adeguate prestazioni analitiche, sensibilità e sistema di qualità coerente con i requisiti normativi.
A queste concentrazioni il campionamento stesso diventa parte dell’analisi.
Contaminazioni accidentali, materiali utilizzati, bianchi, contenitori, manipolazione e trasporto possono diventare rilevanti.
Un risultato PFAS non è soltanto il numero stampato in fondo alla pagina.
È la fine di una catena di campionamento, preparazione, separazione, identificazione, quantificazione e controllo qualità.
LOD, LOQ e “non rilevato”: tre parole che cambiano il significato del referto
“Non rilevato” non significa matematicamente zero.
LOD è il limite di rilevabilità.
LOQ è il limite di quantificazione.
Sono concetti diversi.
Un laboratorio può essere in grado di rilevare un segnale senza poterlo quantificare con l’accuratezza richiesta.
Quando il risultato viene espresso come inferiore al limite di quantificazione, non significa che la molecola sia certamente assente.
Significa che, nelle condizioni del metodo adottato, non è stata quantificata al di sopra di quella soglia.
Questo è particolarmente importante quando si sommano più composti e quando il valore normativo complessivo è molto basso.
Le linee tecniche della Commissione raccomandano, per il parametro europeo “Sum of PFAS”, limiti di quantificazione sufficientemente bassi sui singoli target proprio per rendere significativa la somma.
La qualità del dato comincia quindi prima del confronto con il limite.
L’incertezza di misura non è un bonus da aggiungere al limite
Un altro equivoco tecnico che può trasformare una valutazione seria in un gioco con la calcolatrice.
Ogni misura analitica ha un’incertezza.
A concentrazioni ultra-traccia questo concetto diventa ancora più importante.
Il quadro tecnico europeo prevede criteri specifici di prestazione per i PFAS e discute esplicitamente l’incertezza di misura.
Nel sistema del D.Lgs. 18/2023 l’incertezza analitica è un requisito di qualità del metodo e non deve essere utilizzata automaticamente come una tolleranza aggiuntiva al valore di parametro.
In altre parole, non è corretto trasformare il limite in un bersaglio mobile semplicemente sommando l’incertezza al risultato o al valore normativo secondo convenienza.
La valutazione della conformità deve seguire le regole previste e la procedura del laboratorio.
Questo è uno dei punti in cui la lettura professionale di un rapporto di prova vale molto più del semplice confronto “numero contro numero”.
Che cosa significa trovare PFAS sotto il valore di parametro?
Significa conformità rispetto al parametro considerato.
Non significa che la chimica dell’acqua sia diventata irrilevante.
Se il parametro analizzato è correttamente determinato e il risultato rispetta il valore previsto, l’acqua soddisfa quel requisito normativo.
Questo deve essere detto chiaramente.
Un valore inferiore al parametro non va trasformato in una non conformità per scelta comunicativa o commerciale.
Allo stesso tempo il dato può avere un significato gestionale.
Un trend crescente.
La comparsa di una molecola prima assente.
Una captazione vicina a una pressione industriale.
Una concentrazione significativamente diversa tra pozzi della stessa rete.
Sono tutte informazioni che possono giustificare approfondimenti nell’ambito della valutazione del rischio anche senza un superamento formale.
La normativa moderna dell’acqua non nasce per aspettare la non conformità.
Nasce per prevenire che il sistema ci arrivi.
Che cosa significa superare un valore di parametro?
Non è il momento per il panico.
È il momento per una procedura.
Il superamento di un valore di parametro del D.Lgs. 18/2023 richiede valutazione, comunicazione e gestione secondo le competenze definite dalla norma.
Il gestore idro-potabile deve comunicare tempestivamente i risultati non conformi all’autorità sanitaria competente e il sistema deve arrivare all’individuazione della causa e alle misure correttive appropriate.
La risposta può dipendere dall’entità del superamento, dalla durata, dalla distribuzione territoriale, dalla sorgente interessata, dalla popolazione esposta e dalla valutazione sanitaria.
Possibili misure tecniche includono modifica delle fonti, miscelazione, esclusione di una captazione, adeguamento del trattamento o introduzione di specifiche barriere di rimozione.
Non esiste una soluzione universale da applicare a ogni risultato PFAS.
La gestione deve seguire il rischio reale e la configurazione del sistema.
PFAS e salute: ciò che sappiamo deve essere spiegato senza trasformarlo in terrorismo
Il tema è serio.
Proprio per questo va raccontato bene.
La preoccupazione sanitaria riguarda soprattutto l’esposizione nel tempo e alcune sostanze per le quali esistono dati tossicologici ed epidemiologici più robusti.
Nel 2020 EFSA ha stabilito una dose settimanale tollerabile di gruppo pari a 4,4 ng/kg di peso corporeo alla settimana per la somma di PFOA, PFOS, PFNA e PFHxS.
L’effetto critico utilizzato nella valutazione è stato la riduzione della risposta immunitaria alla vaccinazione.
Questa TWI riguarda l’esposizione complessiva attraverso la dieta e non è un valore di parametro dell’acqua potabile.
Non può quindi essere confrontata direttamente con 0,02 µg/L moltiplicando o dividendo numeri senza un modello di esposizione.
Acqua, alimenti, peso corporeo, quantità consumata, durata dell’esposizione e cinetica delle sostanze partecipano al rischio.
Confondere una dose tollerabile alimentare con un limite di legge dell’acqua è uno degli errori più frequenti nella comunicazione sui PFAS.
PFOA cancerogeno e PFOS possibile cancerogeno: che cosa significa davvero la classificazione IARC
Pericolo e rischio non sono sinonimi.
La IARC ha classificato il PFOA come cancerogeno per l’uomo, Gruppo 1, e il PFOS come possibilmente cancerogeno per l’uomo, Gruppo 2B.
È un’informazione importante e non deve essere minimizzata.
Ma la classificazione IARC identifica il pericolo cancerogeno, cioè la capacità intrinseca di un agente di causare il cancro nelle condizioni considerate dalle evidenze disponibili.
Non stabilisce che qualunque concentrazione riscontrata nell’acqua produca automaticamente un determinato rischio individuale.
Per valutare il rischio serve anche l’esposizione.
È la stessa distinzione che un consulente deve fare ogni volta che comunica un contaminante.
Dire meno del necessario è scorretto.
Dire più di quello che i dati consentono lo è altrettanto.
Il TFA: il parametro del 2027 che nel luglio 2026 è diventato ancora più interessante
La legge ha già fissato un valore.
La scienza, nel frattempo, continua a muoversi.
Il D.Lgs. 102/2025 ha introdotto per l’acido trifluoroacetico, TFA, un valore di parametro pari a 10 µg/L.
Le misure per garantire il rispetto dovranno essere adottate entro il 12 gennaio 2027 e il controllo assumerà carattere obbligatorio dal 13 gennaio 2027.
Nel luglio 2026 EFSA ha pubblicato un aggiornamento della valutazione tossicologica del TFA.
L’Autorità ha ridotto la dose giornaliera accettabile alimentare a 0,014 mg/kg di peso corporeo al giorno e ha fissato una dose acuta di riferimento di 0,07 mg/kg di peso corporeo.
Anche qui serve disciplina interpretativa.
Questi valori EFSA non modificano automaticamente il valore di parametro italiano dell’acqua potabile.
Sono valori sanitari utilizzati nel contesto della valutazione dell’esposizione alimentare e rappresentano un elemento scientifico che i decisori potranno considerare nei futuri processi regolatori.
Il TFA è inoltre particolarmente mobile e può derivare da diverse fonti e dalla degradazione di sostanze fluorurate, compresi alcuni principi attivi utilizzati nei pesticidi.
È quindi un tema che merita monitoraggio, non anticipazioni normative inventate.
Acqua di acquedotto: il cittadino deve correre a fare un’analisi privata?
No, non come automatismo.
Prima bisogna capire quale domanda vogliamo risolvere.
Per l’acqua fornita da un gestore idro-potabile, i controlli previsti dal D.Lgs. 18/2023 appartengono al sistema organizzato di monitoraggio interno ed esterno.
L’entrata in vigore dei parametri PFAS non trasforma automaticamente ogni cittadino in un soggetto obbligato a commissionare privatamente un’analisi.
La prima azione ragionevole è conoscere le informazioni pubblicate dal gestore e dalle autorità competenti per la propria zona di fornitura.
Un’analisi privata può diventare utile quando esiste una domanda specifica.
Per esempio una fornitura autonoma.
Una situazione territoriale nota.
Un trattamento domestico di cui si vuole verificare l’efficacia.
Una criticità documentata.
Un’esigenza aziendale che richiede una verifica aggiuntiva.
Fare analisi senza sapere perché le stiamo facendo produce spesso più dubbi che conoscenza.
Pozzi privati: qui il ragionamento cambia
Quando non c’è un grande gestore tra la falda e il bicchiere, la conoscenza della pressione territoriale diventa ancora più importante.
Un pozzo può intercettare una falda eccellente o una falda influenzata da pressioni antropiche.
La trasparenza dell’acqua non dice nulla sulla presenza dei PFAS.
Non lo dice il gusto.
Non lo dice l’odore.
La scelta di cercarli dovrebbe partire dalla storia del territorio e dall’utilizzo dell’acqua.
Aree industriali.
Siti contaminati.
Aeroporti o aree nelle quali siano state impiegate storicamente schiume antincendio contenenti PFAS.
Attività produttive pertinenti.
Informazioni ambientali già disponibili.
In una fornitura autonoma destinata a terzi, a un’attività o a un’impresa alimentare il quadro degli obblighi deve essere verificato puntualmente alla luce del D.Lgs. 18/2023 e della configurazione della fornitura.
Per il pozzo domestico privato, invece, il regime applicabile può essere diverso in funzione dell’uso e delle condizioni previste dalla normativa.
La conclusione consulenziale resta semplice.
Il pozzo non va analizzato “per tutti i PFAS perché oggi se ne parla”.
Va caratterizzato in funzione del rischio reale.
Aziende: non tutte hanno lo stesso ruolo
Un ufficio alimentato dall’acquedotto, uno stabilimento alimentare e un’azienda con pozzo autonomo non sono lo stesso caso.
Per un’azienda ordinaria alimentata esclusivamente dalla rete pubblica, la comparsa dei nuovi parametri PFAS nella normativa non crea automaticamente un obbligo universale e separato di eseguire analisi PFAS private in ogni sede.
Bisogna valutare la destinazione dell’acqua, il sistema interno, eventuali trattamenti e le specifiche norme settoriali applicabili.
Per un’impresa alimentare la questione diventa più sensibile perché il D.Lgs. 18/2023 individua il punto di rispetto dei parametri nel punto in cui l’acqua è utilizzata nell’impresa.
Per un’azienda che gestisce una fornitura autonoma o fornisce acqua a terzi può cambiare anche la qualificazione del soggetto e il perimetro degli obblighi.
Per un sito industriale che è potenziale sorgente di PFAS il problema è ancora diverso e riguarda anche le pressioni ambientali e la protezione delle risorse.
Dire “le aziende devono fare l’analisi PFAS” senza distinguere questi scenari è una frase commerciale, non una consulenza normativa.
Condomini: il nuovo limite PFAS non crea automaticamente un nuovo esame obbligatorio per ogni amministratore
Il rischio di trasformare una norma sui gestori idro-potabili in un obbligo universale condominiale è concreto.
Il D.Lgs. 18/2023 distingue chiaramente il sistema di fornitura idro-potabile dal sistema di distribuzione interno.
Il gestore idro-potabile è considerato adempiente quando i valori di parametro sono rispettati al punto di consegna secondo le condizioni dell’articolo 5.
Il gestore della distribuzione interna deve assicurare che i valori rispettati al punto di consegna siano mantenuti al punto d’uso.
Questo non significa che ogni condominio debba automaticamente commissionare un pannello PFAS periodico.
Per i PFAS, nella maggior parte degli edifici alimentati da acquedotto, il tema principale è legato alla risorsa e al sistema di fornitura a monte, salvo specifiche sorgenti, trattamenti o circostanze particolari.
La gestione condominiale deve quindi partire dalle evidenze e non dalla paura.
Un obbligo si cita quando esiste.
Una buona pratica si raccomanda quando è utile.
Mescolare le due cose danneggia proprio la credibilità di chi dovrebbe aiutare il cliente.
Il punto di campionamento: anche per i PFAS la domanda viene prima della bottiglia
Analizzare al rubinetto, prima del trattamento o al pozzo può rispondere a tre domande diverse.
Se voglio conoscere la qualità consegnata dalla rete, scelgo un punto coerente con quella domanda.
Se voglio verificare l’acqua utilizzata da un’impresa alimentare, il punto di utilizzo è centrale.
Se voglio valutare un filtro, ho bisogno almeno di comprendere la qualità a monte e a valle del trattamento.
Se voglio caratterizzare una captazione, devo evitare che il sistema interno confonda l’interpretazione della falda.
Se sto indagando una contaminazione, una rete di punti può essere necessaria per ricostruire il gradiente e la sorgente.
Un unico campione può essere analiticamente impeccabile e consulenzialmente inutile se viene prelevato nel posto sbagliato.
Il campionamento è il momento in cui trasformiamo una domanda in un dato.
Filtri PFAS: quali tecnologie funzionano davvero?
La risposta seria non è il nome di un prodotto.
È il principio di trattamento, dimensionato sulla specifica acqua.
Le tecnologie con le evidenze più solide per la riduzione dei PFAS nell’acqua includono carbone attivo granulare, resine a scambio ionico e membrane ad alta pressione come osmosi inversa e nanofiltrazione.
La U.S. Environmental Protection Agency identifica queste tecnologie tra quelle efficaci per il trattamento dei PFAS nell’acqua potabile.
Ma “efficace” non significa “sempre uguale”.
Per il carbone attivo contano tipo di carbone, profondità del letto, tempo di contatto, portata, sostanza da rimuovere, temperatura, sostanza organica e composizione dell’acqua.
Il GAC tende in generale ad adsorbire meglio PFAS a catena più lunga come PFOA e PFOS rispetto a diversi PFAS a catena corta.
Le resine anioniche possono offrire capacità elevate, ma richiedono progettazione e corretta gestione del materiale esausto.
Osmosi inversa e nanofiltrazione possono garantire rimozioni elevate su un ampio spettro, comprese molecole più corte, ma generano un concentrato che contiene ciò che è stato separato.
Il contaminante non svanisce.
Cambia corrente.
Il filtro domestico non è una polizza assicurativa a vita
La parola chiave è breakthrough: prima o poi un mezzo adsorbente si satura.
Un carbone o una resina trattengono contaminanti fino a quando le condizioni operative lo consentono.
La capacità non è infinita.
Quando il mezzo si avvicina alla saturazione, il contaminante può comparire progressivamente nell’acqua trattata.
La velocità con cui accade dipende dal carico influente, dalla matrice, dalla portata e dal dimensionamento.
Per questo un filtro PFAS non dovrebbe essere scelto soltanto leggendo una percentuale pubblicitaria.
Servono dati sulla qualità dell’acqua in ingresso.
Serve una tecnologia appropriata.
Serve una capacità coerente con il consumo.
Serve un programma di sostituzione.
E quando l’obiettivo è sanitario o professionale, serve una verifica dell’efficacia.
EPA ricorda esplicitamente che i filtri sono efficaci solo se mantenuti secondo le indicazioni previste.
Un apparecchio che funzionava bene il giorno dell’installazione non riceve la cittadinanza onoraria di “filtro efficace per sempre”.
Bollire l’acqua non è un trattamento per i PFAS
Il bollitore risolve altri problemi.
Qui non è lo strumento giusto.
I PFAS non sono un problema microbiologico che si affronta portando l’acqua a ebollizione.
La bollitura non rappresenta una tecnica di rimozione dei PFAS dall’acqua potabile.
Anzi, rimuovendo una parte dell’acqua come vapore senza eliminare il contaminante, non deve essere proposta come strategia di bonifica.
Questo esempio è utile per ricordare un principio generale.
Ogni trattamento risponde a un meccanismo.
Disinfettare non significa adsorbire.
Addolcire non significa rimuovere PFAS.
Filtrare meccanicamente particelle non significa trattenere automaticamente molecole disciolte.
La tecnologia deve essere scelta sulla contaminazione reale.
“Metto l’osmosi e ho risolto”: quasi
Le membrane sono potenti.
Il sistema, però, continua ad avere bisogno di progettazione e controllo.
L’osmosi inversa è una delle tecnologie più efficaci per la riduzione di numerosi PFAS al punto d’uso.
Ma tratta anche molti altri soluti e modifica significativamente la composizione dell’acqua.
Richiede pressione, pretrattamento quando necessario, manutenzione delle membrane e gestione dello scarico concentrato.
Una configurazione al punto d’uso, destinata all’acqua da bere e cucinare, è molto diversa da un trattamento dell’intera portata di un edificio o di un’azienda.
Il dimensionamento deve quindi partire dall’obiettivo.
Ridurre l’esposizione attraverso l’acqua ingerita?
Proteggere un processo alimentare?
Trattare tutta la rete?
Rendere conforme una fornitura autonoma?
Quattro obiettivi.
Quattro progetti potenzialmente diversi.
Prima di comprare un filtro, misurare. Dopo averlo installato, verificare
Il marketing lavora bene con le promesse.
La gestione del rischio lavora meglio con i dati.
- Identificare il parametro e le singole molecole presenti.
- Valutare concentrazioni, trend e qualità complessiva dell’acqua.
- Definire l’obiettivo di trattamento e il punto in cui deve essere raggiunto.
- Scegliere una tecnologia con prestazioni documentate per i PFAS effettivamente presenti.
- Dimensionare portata, capacità e tempi di contatto.
- Definire manutenzione, sostituzione e gestione dei materiali o concentrati contaminati.
- Verificare analiticamente l’acqua trattata quando l’obiettivo richiede una garanzia misurabile.
Saltare il primo passaggio significa acquistare una soluzione prima di conoscere il problema.
Saltare l’ultimo significa sapere che il filtro esiste, ma non sapere se sta ancora facendo il lavoro per cui è stato installato.
Tre casi pratici: lo stesso acronimo, tre gestioni completamente diverse
Il PFAS non si gestisce con una checklist universale.
Caso 1.
Un cittadino riceve acqua da un grande acquedotto e legge online che dal 2026 “i PFAS sono obbligatori”.
La prima azione sensata è verificare i dati e le comunicazioni del gestore per la propria zona di fornitura, non acquistare d’impulso un impianto domestico.
Caso 2.
Un’azienda alimentare utilizza un proprio pozzo in un’area caratterizzata da pressioni industriali storiche.
Qui la valutazione del rischio, il pannello analitico pertinente, il punto di campionamento e l’eventuale trattamento diventano parte di una gestione professionale della fornitura.
Caso 3.
Una famiglia conosce una presenza di PFAS nella propria acqua e installa un trattamento a carbone attivo.
Un’analisi immediatamente dopo l’installazione dimostra un forte abbattimento.
Il dato non garantisce la stessa prestazione a distanza di mesi.
Serve una strategia di sostituzione e, quando opportuno, una verifica prima del breakthrough.
Tre scenari.
Lo stesso termine “PFAS”.
Tre decisioni completamente differenti.
Dieci errori da evitare nel 2026
Le inesattezze più pericolose sono spesso quelle che sembrano ragionevoli.
- Dire che 0,02 µg/L è il limite individuale di PFOA, PFOS, PFNA e PFHxS: è il valore della loro somma.
- Dire che tutti gli obblighi PFAS sono partiti il 13 gennaio 2026 senza considerare la proroga della somma di 4 PFAS al 13 luglio 2026.
- Confondere PFAS Total europeo e somma di PFAS come se fossero lo stesso parametro.
- Tradurre “non rilevato” con “zero assoluto”.
- Usare la TWI EFSA come se fosse il limite legale dell’acqua potabile.
- Usare la classificazione IARC come se determinasse da sola il rischio di un singolo campione d’acqua.
- Sostenere che qualsiasi presenza sotto il valore di parametro renda automaticamente l’acqua non potabile.
- Promettere che un filtro generico elimini tutti i PFAS per sempre.
- Prescrivere analisi identiche a ogni cittadino, condominio o azienda senza valutare fonte e rischio.
- Ignorare la storia del territorio perché il pacchetto standard del laboratorio è risultato conforme.
Evitare questi dieci errori vale più di molte pagine di marketing.
Perché la reputazione tecnica si costruisce soprattutto sapendo dove finisce ciò che possiamo affermare con certezza.
Cosa dovrebbe fare un cittadino, in pratica?
Poche azioni, ma nell’ordine corretto.
- Verificare la provenienza della propria acqua e consultare le informazioni rese disponibili dal gestore e dalle autorità competenti.
- Se esiste una criticità territoriale nota, cercare dati specifici per la propria zona di fornitura e non mappe generiche prive di contesto.
- Non confondere la presenza analitica con il superamento del valore di parametro.
- Se si valuta un trattamento domestico, scegliere tecnologie con prestazioni documentate sui PFAS e rispettarne la manutenzione.
- Se si dispone di un pozzo, definire il piano analitico sulla base delle pressioni territoriali e dell’uso dell’acqua.
- In caso di non conformità o indicazioni sanitarie, seguire le comunicazioni dell’autorità competente anziché costruire autonomamente soglie alternative.
La prudenza è utile quando orienta decisioni migliori.
Quando produce acquisti casuali o interpretazioni personali dei limiti, smette di essere prudenza e diventa rumore.
Cosa dovrebbe fare un’azienda?
Prima definire il proprio ruolo.
Poi gli obblighi e il controllo.
- Identificare se l’acqua proviene esclusivamente da rete pubblica o da fornitura autonoma.
- Definire dove e come l’acqua viene utilizzata, soprattutto se entra in alimenti, bevande o processi che coinvolgono il consumatore.
- Verificare eventuali trattamenti interni e la loro capacità di modificare la qualità dell’acqua.
- Integrare PFAS nel risk assessment quando le pressioni territoriali, la fonte o il processo lo rendono pertinente.
- Utilizzare laboratori e metodi con prestazioni adeguate alle concentrazioni normative.
- Gestire trend e non conformità attraverso una procedura documentata, non attraverso campionamenti episodici scollegati dal sistema.
- Se l’azienda gestisce una fornitura idropotabile autonoma, verificare puntualmente gli obblighi del D.Lgs. 18/2023 e s.m.i. applicabili alla specifica configurazione.
L’obiettivo non è aggiungere PFAS a una lista infinita di analisi.
È inserirli correttamente dentro la gestione del rischio.
Il vero cambio di paradigma: dal limite alla sorgente
Il miglior impianto di trattamento è quello che non deve inseguire per sempre una contaminazione evitabile.
La Direttiva (UE) 2020/2184 e il D.Lgs. 18/2023 hanno spostato il sistema verso una gestione preventiva dal bacino di captazione al consumatore.
Le Linee guida ISS sui Piani di Sicurezza dell’Acqua rafforzano questa impostazione.
Per i PFAS questo significa conoscere le pressioni nell’area di alimentazione, individuare le sostanze plausibili, monitorare la risorsa e intervenire prima che il problema diventi soltanto una questione di trattamento terminale.
Il carbone attivo è utile.
Le resine sono utili.
Le membrane sono utili.
Ma nessuna tecnologia rende desiderabile contaminare una falda per poi costruire impianti sempre più complessi per ripulirla.
La gerarchia migliore resta prevenzione, protezione della risorsa, controllo della fonte, trattamento quando necessario e verifica dell’efficacia.
Il 2027 è già dietro l’angolo
La storia dei PFAS nell’acqua potabile non finisce con il 13 luglio 2026.
Dal 13 gennaio 2027 diventerà obbligatorio il controllo del TFA nel quadro previsto dal D.Lgs. 18/2023 come modificato dal D.Lgs. 102/2025.
Nel frattempo la valutazione scientifica del TFA è appena stata aggiornata da EFSA nel luglio 2026.
Anche le tecniche analitiche continuano a evolvere.
La ricerca amplia la conoscenza di precursori, molecole ultra-corte, trasformazioni ambientali e metodi non target.
È ragionevole attendersi che il quadro dei PFAS continui a cambiare.
Ma prevedere evoluzioni non significa inventare il diritto futuro.
Oggi dobbiamo applicare la norma vigente.
Domani la aggiorneremo quando cambierà.
È questo, in fondo, il modo più semplice per rimanere affidabili.
La conclusione: i PFAS non richiedono paura. Richiedono precisione
Il dato giusto, interpretato con la norma giusta, nel punto giusto e dentro il sistema giusto.
Nel 2026 l’Italia dispone di un quadro molto più articolato rispetto a pochi anni fa.
La “somma di PFAS” ha un valore di parametro di 0,10 µg/L.
La “somma di 4 PFAS”, PFOA, PFOS, PFNA e PFHxS, ha un valore di 0,02 µg/L e, dopo la proroga della Legge di Bilancio 2026, il controllo è obbligatorio dal 13 luglio 2026.
Il TFA ha un valore di 10 µg/L con controllo obbligatorio dal 13 gennaio 2027.
Dietro questi tre numeri esiste però un sistema molto più importante dei numeri stessi.
Valutazione delle pressioni.
Conoscenza della fonte.
Metodi analitici adeguati.
Laboratori competenti.
Interpretazione corretta.
Trattamenti progettati sul contaminante reale.
Monitoraggio dell’efficacia.
Comunicazione trasparente.
Il cittadino non ha bisogno di sentirsi dire che l’acqua è sempre perfetta.
E non ha bisogno di sentirsi dire che ogni nanogrammo equivale a un’emergenza.
Ha bisogno di sapere che cosa è stato cercato, che cosa è stato trovato, quale valore si applica e che cosa viene fatto per tenere il rischio sotto controllo.
Le aziende hanno bisogno della stessa cosa, con una responsabilità in più: trasformare quella conoscenza in procedure, evidenze e decisioni tecniche.
Questo è il punto in cui finisce la paura dei “forever chemicals” e comincia la gestione professionale dell’acqua.
E, come quasi sempre accade nel nostro settore, il confine tra le due cose è la qualità dell’informazione.
Riferimenti normativi, scientifici e tecnici
Fonti principali utilizzate per la verifica del quadro vigente e delle informazioni tecniche.
- Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
- D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, attuazione della Direttiva (UE) 2020/2184, nel testo vigente.
- D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 102, disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 18/2023, in vigore dal 19 luglio 2025.
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 622 e 623: proroga di sei mesi limitata alla somma di 4 PFAS e disciplina transitoria delle molecole ADV.
- Commissione europea, Comunicazione C/2024/4910 del 7 agosto 2024, Technical guidelines regarding methods of analysis for monitoring of PFAS in water intended for human consumption.
- EN 17892:2024, Water quality – Determination of selected per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in drinking water – Method using liquid chromatography/tandem-mass spectrometry (LC-MS/MS), richiamata nelle linee tecniche della Commissione europea.
- Istituto Superiore di Sanità, Rapporti ISTISAN 25/4, Linee guida per l’approvazione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua per le forniture idropotabili, 2025.
- EFSA CONTAM Panel, Risk to human health related to the presence of perfluoroalkyl substances in food, EFSA Journal, 2020: TWI di gruppo 4,4 ng/kg p.c./settimana per PFOA, PFNA, PFHxS e PFOS.
- EFSA, Scientific Report on consumer health-based guidance values for trifluoroacetic acid e comunicazione del 22 luglio 2026: ADI TFA 0,014 mg/kg p.c./giorno e ARfD 0,07 mg/kg p.c.
- IARC Monographs, Volume 135, Perfluorooctanoic acid (PFOA) and perfluorooctanesulfonic acid (PFOS), 2025: PFOA Gruppo 1, PFOS Gruppo 2B.
- U.S. EPA, Drinking Water Treatment Technologies e studi su GAC, scambio ionico, osmosi inversa e nanofiltrazione per la riduzione dei PFAS, aggiornamenti consultati nel 2026.
