GIDI: chi è davvero il Gestore della Distribuzione Idrica Interna?

Proprietario, amministratore, direttore, titolare o soggetto delegato: cosa dice davvero il D.Lgs. 18/2023 dopo il D.Lgs. 102/2025, dove inizia la responsabilità della rete interna e perché identificare il GIDI non significa inventare una nuova professione.

Da qualche anno nel mondo dell’acqua potabile circola sempre più spesso un acronimo.
GIDI.
Poche sillabe che, però, stanno producendo interpretazioni molto diverse.
Per qualcuno il GIDI sarebbe una nuova figura professionale.
Per altri coinciderebbe sempre con l’amministratore di condominio.
Per altri ancora sarebbe il manutentore, il consulente Legionella o la società che effettua le analisi.
In alcuni documenti commerciali sembra quasi che basti “nominare un GIDI” per trasferire automaticamente ogni responsabilità sull’acqua dell’edificio.
In altri casi si arriva alla conclusione opposta: se l’edificio non è prioritario, allora il GIDI non esisterebbe e dopo il contatore nessuno avrebbe specifiche responsabilità rispetto alla qualità dell’acqua.
Sono entrambe letture troppo semplici.
Il D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 102, definisce il “gestore della distribuzione idrica interna” come il proprietario, il titolare, l’amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d’uso dell’acqua.
La norma, quindi, non parte dalla qualifica professionale.
Parte dalla responsabilità sul sistema.
Questo è il primo punto da comprendere.
Il GIDI non è semplicemente “chi si occupa dell’acqua”.
È il soggetto che, nella concreta organizzazione dell’edificio o dell’attività, è responsabile del sistema di distribuzione idrica interna.
E per capire chi sia davvero bisogna conoscere contemporaneamente l’edificio, l’impianto, i contratti, i poteri organizzativi e il confine tra rete esterna e rete interna.

Prima precisazione: la legge non usa il GIDI come un nuovo albo professionale

Il D.Lgs. 18/2023 definisce una funzione di responsabilità. Non istituisce una professione autonoma denominata “GIDI”.

Nel testo normativo la definizione è “gestore della distribuzione idrica interna”.
L’acronimo GIDI è utilizzato diffusamente dal Rapporto ISTISAN 22/32 e nella prassi tecnica per rendere più immediata l’identificazione del ruolo.
Questo non trasforma il GIDI in una nuova professione regolamentata.
Non esiste nel D.Lgs. 18/2023 un albo dei GIDI.
Non esiste un titolo professionale che, da solo, attribuisca automaticamente la funzione.
Non esiste una regola per cui il possesso di un attestato trasformi qualunque tecnico nel responsabile della rete interna di un edificio.
La legge individua categorie di soggetti che possono essere responsabili:

  • proprietario;
  • titolare;
  • amministratore;
  • direttore;
  • altro soggetto, anche delegato;
  • soggetto appaltato, quando sia effettivamente responsabile del sistema.

Dopo questo elenco bisogna leggere le parole più importanti della definizione.
“Che sia responsabile”.
È qui che si trova il criterio decisivo.
Non basta comparire in un contratto.
Non basta eseguire manutenzioni.
Non basta prelevare campioni.
Non basta aver scritto il DVR Legionella o un piano di autocontrollo.
Occorre verificare chi dispone realmente del potere e del dovere di governare il sistema di distribuzione interna.

Seconda precisazione: il GIDI non coincide automaticamente con il manutentore

Eseguire un’attività sull’impianto e governare l’impianto sono due cose diverse.

Immaginiamo un hotel.
La società di manutenzione verifica le pompe.
Un’impresa esterna pulisce i serbatoi.
Un laboratorio esegue i campionamenti.
Un consulente aggiorna la valutazione del rischio.
Il direttore autorizza le spese e decide le misure da attuare.
Chi è il GIDI?
Non possiamo rispondere guardando chi ha effettuato l’ultima analisi.
Il laboratorio produce dati.
Il manutentore esegue attività tecniche.
Il consulente interpreta rischio e misure.
Il GIDI è la funzione di responsabilità sul sistema.
In alcuni casi questa funzione può essere attribuita, attraverso una struttura organizzativa e contrattuale adeguata, anche a un soggetto delegato o appaltato.
Ma il semplice contratto di manutenzione non deve essere scambiato automaticamente per una delega complessiva della responsabilità prevista dalla normativa sull’acqua potabile.
Il contenuto reale degli incarichi conta.
I poteri effettivi contano.
La possibilità di attivare interventi conta.
La disponibilità delle informazioni conta.
La capacità di decidere e far eseguire misure correttive conta.

Cosa aggiunge il Rapporto ISTISAN 22/32

Il documento tecnico dell’ISS aiuta a trasformare una definizione giuridica in una funzione realmente esercitabile.

Il Rapporto ISTISAN 22/32 è espressamente richiamato dall’art. 9 del D.Lgs. 18/2023 e s.m.i. come riferimento per i principi generali della valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni.
Nel documento il GIDI viene descritto, nell’impostazione operativa introduttiva, come il soggetto responsabile del sistema interno con poteri decisionali autonomi e disponibilità di spesa.
Questa indicazione è molto significativa.
Un responsabile dell’acqua che può soltanto segnalare i problemi ma non può decidere o far attuare alcuna misura è un modello organizzativo debole.
Se una temperatura di ritorno è troppo bassa.
Se un serbatoio deve essere pulito.
Se una valvola di miscelazione non funziona.
Se una non conformità richiede un’igienizzazione.
Se un tratto morto deve essere eliminato.
Qualcuno deve poter trasformare il dato in un’azione.
Il Rapporto ISTISAN suggerisce inoltre che il GIDI sia identificato quando non risulti già chiaramente individuato nell’organizzazione della struttura.
Anche questo passaggio deve essere letto correttamente.
“Identificare” il GIDI significa rendere chiaro chi governa quella funzione.
Non significa necessariamente che ogni edificio italiano debba produrre lo stesso identico modulo di nomina.

Punto di consegna e punto d’uso: i due confini senza i quali non si capisce nulla

Prima di chiedere “chi è responsabile?”, bisogna capire “di quale tratto di rete stiamo parlando?”.

Il D.Lgs. 18/2023, come modificato dal D.Lgs. 102/2025, distingue in modo netto il sistema del gestore idro-potabile dal sistema di distribuzione interno.
Il “punto di consegna” è il punto in cui l’allacciamento idrico si collega all’impianto o agli impianti dell’utente finale ed è posto in corrispondenza del misuratore dei volumi.
Fino a quel punto si estende, secondo la definizione normativa e salvo le specifiche condizioni previste, la responsabilità del gestore del servizio idrico integrato.
Il “punto d’uso” o “punto di utenza” è invece il punto di uscita dell’acqua dal quale essa può essere direttamente utilizzata, generalmente il rubinetto.
Fra questi due punti si sviluppa il sistema di distribuzione interna.
È il cosiddetto ultimo miglio dell’acqua.
Ma in un grande edificio può essere un “miglio” molto lungo.
Serbatoi.
Autoclavi.
Addolcitori.
Filtri.
Produzione ACS.
Ricircoli.
Montanti.
Diramazioni.
Valvole.
Miscelatori.
Docce.
Rompigetti.
Apparecchiature.
Ogni componente può modificare la qualità dell’acqua ricevuta al punto di consegna.

Il contatore non è sempre quello che pensiamo

Un contatore divisionale interno non diventa automaticamente il punto di consegna definito dalla normativa.

Questo è un equivoco frequente soprattutto nei condomìni.
Un edificio può avere un contatore generale del gestore e, a valle, numerosi contatori divisionali utilizzati per ripartire i consumi.
Quei contatori interni non sono necessariamente nuovi punti di consegna del servizio idrico integrato.
Per individuare il confine normativo bisogna verificare l’effettivo allacciamento e il rapporto di fornitura.
Lo stesso vale nei complessi immobiliari, nei campus, nelle aree industriali e nelle strutture con più edifici.
La mappa dei misuratori non coincide sempre con la mappa delle responsabilità.
Prima di stabilire chi sia il GIDI bisogna ricostruire:

  • punto o punti di consegna contrattuali;
  • proprietà e gestione delle reti a valle;
  • eventuali reti comuni;
  • punti di diramazione;
  • impianti di trattamento;
  • soggetti titolari delle diverse porzioni.

Senza questa ricostruzione, una risposta apparentemente semplice può essere giuridicamente e tecnicamente sbagliata.

Il principio generale dell’articolo 5

La qualità rispettata al punto di consegna deve essere mantenuta anche al punto d’uso.

Questo è il passaggio che più di ogni altro fa comprendere perché il GIDI non sia soltanto “la persona della Legionella”.
L’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 18/2023 nel testo modificato dal D.Lgs. 102/2025 stabilisce che, per le acque fornite attraverso il sistema di distribuzione interno, il relativo gestore assicura che i valori di parametro previsti dalla norma, compresi quelli richiamati per la distribuzione interna, rispettati al punto di consegna siano mantenuti nel punto di utenza all’interno dei locali pubblici e privati.
Poi aggiunge una previsione specifica.
Nel caso di edifici e locali prioritari, il gestore della distribuzione interna deve assicurare anche l’adempimento degli obblighi dell’art. 9.
Questa costruzione è fondamentale.
Esiste un livello generale.
E ne esiste uno aggiuntivo per gli edifici prioritari.
Confonderli produce molti degli errori che leggiamo online.

GIDI ed edifici prioritari: qui nasce l’obbligo specifico di valutazione e gestione del rischio

L’art. 9 non riguarda indistintamente ogni abitazione e ogni piccolo edificio.

L’art. 9 stabilisce che i gestori della distribuzione idrica interna effettuano la valutazione e gestione del rischio dei sistemi interni delle strutture prioritarie individuate nell’Allegato VIII.
La valutazione deve prestare particolare attenzione ai parametri indicati nell’Allegato I, Parte D.
Tra questi assumono un ruolo centrale piombo e Legionella.
Quando viene evidenziato un rischio per la salute umana derivante dal sistema interno, devono essere adottate misure preventive e correttive proporzionate al rischio.
La norma richiama esplicitamente il Rapporto ISTISAN 22/32 e successive revisioni come riferimento per i principi generali della valutazione e gestione.
Quindi, negli edifici prioritari, il GIDI non è un’etichetta.
È il soggetto attuatore di un processo strutturato di gestione della sicurezza dell’acqua.

Quali sono gli edifici prioritari?

La risposta deve venire dall’Allegato VIII, non dalla fantasia commerciale.

Il D.Lgs. 18/2023 definisce prioritari gli immobili di grandi dimensioni a uso diverso dal domestico, o parti di essi, in particolare per uso pubblico, con numerosi utenti potenzialmente esposti ai rischi connessi all’acqua, come individuati nell’Allegato VIII.
Il quadro distingue classi di priorità diverse.
In sintesi vi rientrano, secondo la classificazione vigente:

  • strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali in regime di ricovero;
  • strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali non in regime di ricovero, inclusi centri riabilitativi, ambulatoriali e odontoiatrici;
  • strutture ricettive e altre strutture espressamente ricomprese nella relativa classe;
  • ristorazione pubblica e collettiva, incluse le mense indicate dall’Allegato;
  • strutture sportive, ricreative e altre categorie ricomprese nella classe D.

L’Allegato deve sempre essere consultato nella versione vigente, perché è la fonte normativa che individua le strutture prioritarie.
Il Rapporto ISTISAN 22/32 amplia poi il quadro operativo con esempi, criteri e indicazioni gestionali.

Una struttura è prioritaria per ciò che fa, non per come la chiamiamo

Il nome sulla targa non basta.

Un edificio può contenere più attività.
Un condominio può ospitare un ambulatorio.
Un centro commerciale può comprendere ristorazione, palestra e attività aperte al pubblico.
Un campus può comprendere dormitori, mense, laboratori e impianti sportivi.
Un albergo può condividere parte della rete con un centro benessere.
Quindi la classificazione richiede di guardare:

  • destinazione d’uso reale;
  • porzione dell’edificio servita dalla rete;
  • tipologia di utenti;
  • vulnerabilità degli esposti;
  • complessità della distribuzione;
  • rapporto tra le diverse attività e il medesimo sistema idrico.

Dire “è un condominio” può non essere sufficiente se quella stessa rete alimenta un locale prioritario.
Dire “è un ufficio” può non essere sufficiente se nel complesso coesistono attività differenti.
La classificazione deve seguire l’acqua.
Non soltanto la categoria catastale.

Edifici non prioritari: il GIDI scompare?

No. Ma non si può trasferire automaticamente su di essi l’intero pacchetto dell’art. 9.

Il Rapporto ISTISAN 22/32 identifica una classe E per gli altri edifici pubblici e privati, comprendendo ad esempio condomìni, abitazioni, uffici, istituti di istruzione ed educativi e attività commerciali non ricadenti nelle classi prioritarie.
Per gli edifici di classe E il documento afferma che non sono generalmente richieste azioni sito-specifiche di valutazione e gestione del rischio, fatta salva la raccomandazione relativa alla verifica del piombo.
Per grandi edifici o complessi con reti complesse, o in presenza di esposizione prolungata di soggetti vulnerabili, raccomanda tuttavia misure generali di prevenzione e, quando appropriato, piani di controllo.
Questo significa che non è corretto dire:
“Ogni condominio deve obbligatoriamente fare il PSA entro il 2029.”
Ma non è corretto neppure dire:
“Il condominio non è prioritario, quindi dopo il contatore non esiste alcun problema di gestione.”
L’art. 5, comma 3, rimane il riferimento generale per la qualità al punto d’uso.
La specifica valutazione dell’art. 9, invece, è obbligatoria per le strutture prioritarie.

Il condominio: il caso che genera più equivoci

L’amministratore può essere GIDI, ma non è corretto costruire una regola assoluta senza guardare la rete.

La definizione normativa include espressamente l’amministratore tra i soggetti che possono essere gestori della distribuzione interna.
Questo rende evidente perché, in molti condomìni con rete idrica comune a valle di un punto di consegna condominiale, l’amministratore sia una figura centrale nella gestione della parte comune.
Ma il perimetro concreto deve essere ricostruito.
Esistono condomìni con un unico punto di consegna.
Altri con forniture individuali.
Altri ancora con utenze miste.
Esistono impianti comuni fino all’ingresso delle unità e impianti privati a valle.
Esistono centrali idriche comuni.
Accumuli.
Autoclavi.
Addolcitori.
Produzione ACS centralizzata.
Ogni configurazione cambia il tratto effettivamente governabile dall’amministrazione condominiale.
Per questo non è professionale scrivere:
“L’amministratore è sempre responsabile di ogni rubinetto privato.”
Come non sarebbe corretto scrivere:
“L’amministratore non risponde mai di ciò che avviene dentro gli appartamenti.”
Occorre distinguere tra proprietà, gestione delle parti comuni, punto di consegna, configurazione impiantistica e causa dell’eventuale deterioramento.

Acqua calda autonoma: l’amministratore non può controllare tutto

Ma può avere comunque un ruolo informativo e preventivo sulle condizioni della rete comune.

Un condominio può ricevere acqua fredda attraverso una rete comune e produrre ACS autonomamente in ciascuna unità.
In questo caso il sistema interno non è uniforme.
Una parte è comune.
Una parte è privata.
La responsabilità tecnica deve seguire questa distinzione.
Se una contaminazione nasce nel boiler privato di un appartamento, non può essere attribuita automaticamente alla rete comune.
Se invece la criticità deriva da un serbatoio condominiale, da un’autoclave comune o da una montante, il quadro cambia.
Nei condomìni non prioritari il Rapporto ISTISAN non impone generalmente una valutazione sito-specifica come quella prevista per gli edifici prioritari.
Rimane però sensato, soprattutto negli edifici complessi, documentare buone pratiche e fornire informazioni agli occupanti su flussaggi, terminali poco utilizzati, periodi di assenza e altre misure di prevenzione.
Questa è buona gestione.
Non deve essere presentata come un obbligo annuale inesistente.

GIDI in hotel

Qui il sistema interno diventa parte integrante della gestione della struttura.

Un hotel può avere:

  • accumuli di acqua fredda;
  • produzione centralizzata di ACS;
  • ricircolo;
  • centinaia di terminali;
  • camere stagionalmente inutilizzate;
  • cucine;
  • lavanderie;
  • spa;
  • piscine;
  • impianti di trattamento.

La complessità rende evidente perché il GIDI debba essere identificato con chiarezza.
Non basta “avere un manutentore”.
Qualcuno deve conoscere lo stato del sistema.
Deve ricevere i risultati.
Deve verificare che le azioni correttive vengano eseguite.
Deve collegare occupazione, stagnazione, temperature e monitoraggio.
Deve assicurare che procedure e registrazioni esistano e restino aggiornate.
Il GIDI può farsi supportare da competenze multidisciplinari.
Anzi, nelle strutture complesse è spesso indispensabile.
Ma il supporto tecnico non elimina la necessità di una governance interna chiara.

GIDI in ospedale o RSA

Qui la vulnerabilità degli utenti rende la struttura organizzativa ancora più importante.

Le strutture sanitarie e socio-assistenziali in regime di ricovero appartengono alla classe di priorità più elevata.
Il Rapporto ISTISAN 22/32 prevede, per tali strutture, un vero Piano di Sicurezza dell’Acqua del sistema di distribuzione interno e un team multidisciplinare.
Il GIDI può assumere direttamente funzioni di prevenzione e controllo o operare all’interno di una struttura organizzativa più ampia.
In questi contesti non è realistico che una sola persona possieda tutte le competenze necessarie.
Servono competenze:

  • sanitarie;
  • microbiologiche;
  • impiantistiche;
  • manutentive;
  • analitiche;
  • gestionali.

Il valore del GIDI non è sapere fare tutto.
È assicurare che tutto ciò che serve sia governato.

GIDI in uno studio odontoiatrico

La rete dell’edificio e le linee idriche del riunito possono creare livelli di rischio differenti.

Gli ambulatori odontoiatrici rientrano tra le strutture sanitarie non in regime di ricovero richiamate nel quadro delle strutture prioritarie.
Qui l’acqua può attraversare apparecchiature caratterizzate da tubazioni di piccolissimo diametro, ristagno, bassi flussi e specifiche procedure di trattamento.
Il responsabile della distribuzione interna deve quindi capire che la verifica non può fermarsi al rubinetto del bagno.
Le apparecchiature alimentate dall’acqua possono essere parte del percorso di esposizione.
Il piano di autocontrollo deve essere coerente con la reale configurazione della struttura e con le altre norme e linee guida applicabili all’attività sanitaria.

GIDI nella ristorazione e nelle imprese alimentari

L’acqua può essere contemporaneamente bevanda, ingrediente, mezzo di lavaggio e parte di un processo.

Il D.Lgs. 18/2023 contiene anche disposizioni specifiche per l’impiego dell’acqua nelle imprese alimentari.
Nelle attività di ristorazione pubblica e collettiva la rete interna può alimentare:

  • rubinetti;
  • lavastoviglie;
  • macchine del ghiaccio;
  • erogatori;
  • impianti di trattamento;
  • attrezzature di processo.

La gestione della qualità dell’acqua deve quindi essere coordinata con l’autocontrollo alimentare quando pertinente.
Il GIDI non sostituisce l’OSA.
E l’OSA non cancella il tema della distribuzione interna.
Sono responsabilità che possono interagire senza coincidere necessariamente.

GIDI e datore di lavoro

Sono funzioni diverse, anche quando nella stessa organizzazione ricadono sulla stessa persona.

Nei luoghi di lavoro possono coesistere il quadro del D.Lgs. 18/2023 e quello del D.Lgs. 81/2008.
La Legionella è classificata come agente biologico e il rischio lavorativo deve essere valutato quando pertinente secondo il campo di applicazione del Testo Unico sulla sicurezza.
Il GIDI riguarda la gestione del sistema idropotabile interno.
Il datore di lavoro riguarda la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
In alcune organizzazioni la stessa persona può avere più ruoli.
In altre no.
È importante non usare una sigla per assorbire automaticamente tutte le responsabilità previste da normative differenti.

GIDI e responsabile Legionella

Anche questi ruoli non devono essere sovrapposti senza analisi.

Le Linee guida nazionali per la prevenzione e il controllo della legionellosi del 2015 prevedono responsabilità e procedure specifiche in diverse strutture a rischio.
Il D.Lgs. 18/2023 ha successivamente inserito Legionella nel quadro della sicurezza dell’acqua nei sistemi di distribuzione interni.
Le due fonti devono essere lette insieme, rispettandone campo e funzione.
Il GIDI può essere coinvolto direttamente nella gestione del rischio Legionella.
Può anche coordinare o incaricare professionisti specifici.
Ma non è corretto affermare che “GIDI” e “responsabile Legionella” siano sempre e necessariamente la stessa figura giuridica.
La struttura organizzativa deve essere esplicita.

GIDI e consulente

Il consulente può costruire il sistema di gestione. Non dovrebbe essere confuso automaticamente con il soggetto che governa l’edificio.

Il consulente può:

  • effettuare sopralluoghi;
  • ricostruire la rete;
  • valutare i pericoli;
  • progettare il monitoraggio;
  • interpretare i risultati;
  • proporre misure correttive;
  • redigere documentazione;
  • formare il personale;
  • supportare il riesame.

Ma un consulente esterno normalmente non decide autonomamente la chiusura di una parte di struttura.
Non approva necessariamente gli investimenti.
Non controlla ogni manutenzione.
Non possiede l’edificio.
Non gestisce il personale interno.
Per questo il rapporto corretto è:
GIDI responsabile della governance.
Consulente supporto specialistico.
La consulenza di qualità rende il GIDI più capace di decidere.
Non deve servire a creare una finzione organizzativa con cui nessuno sa più chi decide.

Si può delegare il ruolo?

La definizione normativa ammette espressamente soggetti delegati o appaltati, ma la parola “delega” non deve essere trattata come una formula magica.

Il D.Lgs. 18/2023 include tra i possibili gestori anche un soggetto delegato o appaltato.
Quindi l’esternalizzazione è contemplata.
Ma la concreta efficacia dell’assetto dipende dal contenuto reale dell’incarico e dal sistema organizzativo.
Bisogna chiarire almeno:

  • perimetro della rete affidata;
  • attività comprese;
  • poteri decisionali;
  • disponibilità economica;
  • accesso ai locali;
  • accesso ai dati;
  • capacità di ordinare interventi;
  • rapporti con manutentori e laboratorio;
  • gestione delle emergenze;
  • obblighi di comunicazione;
  • conservazione della documentazione.

Un contratto che dice soltanto “servizio di controllo Legionella” non equivale automaticamente alla gestione completa del sistema idro-potabile interno.

Serve una nomina formale?

La risposta più corretta è: serve innanzitutto che il ruolo sia realmente identificabile e coerente con l’organizzazione.

Il D.Lgs. 18/2023 definisce il responsabile.
Il Rapporto ISTISAN 22/32 raccomanda di prevedere la nomina del GIDI quando non sia già chiaramente identificato a livello di amministrazione della struttura.
Da questo non deriva necessariamente un unico modello nazionale di lettera valido per qualsiasi edificio.
In una piccola struttura il titolare può essere chiaramente il soggetto responsabile per organizzazione e poteri.
In una grande organizzazione con più direzioni, facility management, manutenzioni esternalizzate e deleghe, non formalizzare il ruolo può generare un vuoto operativo.
La buona pratica è evitare ambiguità.
Se nessuno sa chi riceve il risultato di Legionella venerdì sera, il problema non è semantico.
È organizzativo.

Cosa dovrebbe conoscere il GIDI

Non deve essere un microbiologo e un ingegnere contemporaneamente. Deve però conoscere abbastanza il sistema da governarne il rischio.

Un GIDI efficace dovrebbe poter disporre almeno di:

  • schema aggiornato della rete;
  • identificazione dei punti di consegna;
  • elenco di serbatoi e accumuli;
  • sistemi di trattamento;
  • produzione e ricircolo ACS;
  • principali punti critici;
  • rami scarsamente utilizzati;
  • programmi di manutenzione;
  • temperature operative;
  • storico delle non conformità;
  • risultati analitici pertinenti;
  • azioni correttive effettuate;
  • lavori e modifiche impiantistiche;
  • procedure di riapertura dopo fermo;
  • riferimenti dei soggetti tecnici coinvolti.

Il GIDI che conosce soltanto la cartella dei rapporti di prova governa una parte troppo piccola del problema.

Il GIDI deve fare personalmente i campionamenti?

No. La responsabilità gestionale non coincide con l’esecuzione materiale delle prove.

Il campionamento deve essere eseguito secondo metodi e finalità appropriati e, quando rientra in attività soggette ad accreditamento o requisiti specifici, nel rispetto delle relative disposizioni.
Il GIDI deve soprattutto assicurare che:

  • il piano di campionamento risponda al rischio;
  • i punti siano rappresentativi;
  • i risultati vengano ricevuti e valutati;
  • le anomalie producano azioni;
  • le verifiche successive siano documentate.

Il valore di un campione non sta soltanto nel risultato.
Sta nella decisione che consente di prendere.

Il GIDI deve fare analisi ogni anno?

Non esiste una frequenza universale annuale valida per ogni parametro e ogni edificio.

Questa è un’altra semplificazione molto diffusa.
La frequenza dei controlli deve derivare dal quadro normativo applicabile, dalla classe dell’edificio, dal rischio, dallo storico e dal tipo di sistema.
Il Rapporto ISTISAN 22/32 propone differenti livelli di gestione per le diverse classi.
Le Linee guida Legionella 2015 prevedono controlli e frequenze in relazione alle tipologie di struttura e agli scenari di rischio.
Altre norme possono introdurre requisiti specifici.
Dire:
“Il GIDI deve fare ogni anno l’analisi completa dell’acqua”
è troppo generico.
La vera domanda è:
“Quali parametri devo controllare, in quali punti, con quale frequenza e per quale rischio?”

Il GIDI deve fare un PSA?

Non sempre. E usare “PSA” per qualsiasi documento di gestione crea confusione.

Il Rapporto ISTISAN 22/32 distingue livelli differenti.
Per le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali in regime di ricovero, classe A, è previsto un Piano di Sicurezza dell’Acqua del sistema idrico interno con approccio multidisciplinare.
Per altre classi prioritarie sono previsti strumenti di autocontrollo o verifica proporzionati alla categoria e al rischio.
Quindi il termine “PSA” non dovrebbe essere utilizzato come sinonimo commerciale di qualunque valutazione del rischio idrico.
Un piano di autocontrollo non è automaticamente la stessa cosa di un PSA di classe A.
Una valutazione Legionella non esaurisce necessariamente la sicurezza dell’acqua.
La precisione terminologica è parte della precisione tecnica.

Piombo e Legionella: perché proprio questi due parametri?

Rappresentano due modalità molto diverse con cui l’edificio può deteriorare la qualità dell’acqua.

Il piombo può derivare da materiali presenti nel sistema interno.
Legionella può proliferare nella rete quando temperatura, stagnazione, biofilm e altre condizioni diventano favorevoli.
Uno è un pericolo chimico fortemente legato ai materiali.
L’altro è un pericolo microbiologico fortemente legato all’ecologia dell’impianto.
Entrambi dimostrano perché un’acqua conforme al contatore può cambiare prima del rubinetto.
È esattamente il problema che il nuovo approccio normativo vuole governare.

L’acqua conforme al contatore non “certifica” l’edificio

Il gestore idro-potabile e il GIDI governano segmenti differenti della stessa filiera.

Se un gestore pubblico consegna acqua conforme e il punto d’uso presenta una non conformità generata dalla rete interna, il problema deve essere ricondotto alla causa.
Se invece la non conformità è già presente al punto di consegna, cambia il soggetto che deve intervenire.
Per questo, nei casi complessi, può essere necessario campionare comparativamente:

  • punto di consegna;
  • punti intermedi;
  • monte e valle di trattamenti;
  • punti d’uso;
  • primi getti o campioni dopo flussaggio, secondo l’obiettivo;
  • ACS e AFS, quando pertinenti.

Il dato deve localizzare l’origine.
Non distribuire colpe per abitudine.

Cosa succede in caso di non conformità

Il GIDI non deve limitarsi ad archiviare il rapporto di prova.

L’art. 9 prevede che, quando emerge un rischio per la salute umana derivante dai sistemi interni delle strutture prioritarie, siano adottate misure preventive e correttive proporzionate al rischio.
Quando una non conformità al punto d’uso in un edificio prioritario è ricondotta al sistema interno o alla sua manutenzione, si applica il quadro delle misure correttive previsto dal decreto.
Operativamente significa:

  • identificare la causa;
  • definire la misura;
  • intervenire;
  • proteggere gli utenti quando necessario;
  • verificare l’efficacia;
  • documentare l’intero percorso.

L’intervento può comprendere manutenzione.
Flussaggio.
Sostituzione di componenti.
Correzione delle temperature.
Eliminazione di ristagni.
Igienizzazione idrica.
Trattamento.
O altre misure coerenti con il pericolo.
La scelta deve derivare dal rischio.

Igienizzare non significa aver risolto il problema

Il GIDI deve distinguere la misura correttiva dalla rimozione della causa.

Una contaminazione microbiologica può rendere necessaria un’igienizzazione.
Ma se la rete continua ad avere:
ricircoli insufficienti.
rami morti.
accumuli sporchi.
temperature favorevoli.
terminali inutilizzati.
la contaminazione può ricomparire.
La responsabilità gestionale non è dimostrare che “la bonifica è stata fatta”.
È dimostrare che il rischio è stato riportato sotto controllo.
Per questo dopo un intervento servono criteri di verifica.

Le sanzioni: cosa prevede realmente il D.Lgs. 18/2023

Anche qui bisogna evitare di usare numeri fuori contesto.

L’art. 23 prevede, salvo che il fatto costituisca reato, una specifica sanzione amministrativa per il gestore della distribuzione interna che viola le disposizioni dell’art. 5, comma 3.
La sanzione prevista è da 5.000 a 30.000 euro.
Il decreto prevede inoltre una distinta sanzione, da 500 a 5.000 euro, per l’inosservanza dell’obbligo di implementazione della valutazione e gestione del rischio dei sistemi interni degli edifici prioritari e di talune navi ai sensi dell’art. 9.
Questi importi non devono essere trasformati in slogan.
Bisogna prima individuare:

  • quale disposizione sarebbe stata violata;
  • quale soggetto ne era destinatario;
  • quale edificio era interessato;
  • quali fatti sono effettivamente accertati.

Dire genericamente “multa da 30.000 euro se non fai l’analisi” è tecnicamente scorretto.
La norma sanziona violazioni specifiche.

La scadenza del 12 gennaio 2029

È reale. Ma va spiegata correttamente.

L’art. 6, comma 8, nel testo vigente prevede che la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari sia effettuata per la prima volta entro il 12 gennaio 2029.
Deve poi essere riesaminata ogni sei anni e, se necessario, aggiornata.
Il comma 9 stabilisce inoltre che i gestori della distribuzione interna:

  • dimostrino, su richiesta dell’autorità sanitaria locale competente, il rispetto dei requisiti dell’art. 9, tenendo conto del tipo e della dimensione dell’edificio;
  • mantengano procedure, registrazioni e documentazione rilevante costantemente conservate e aggiornate;
  • rendano tale documentazione disponibile alle autorità sanitarie territorialmente competenti;
  • garantiscano la tracciabilità dei dati per almeno gli ultimi sei anni a partire dalla prima valutazione.

La scadenza non deve quindi essere letta come:
“Fino al 2029 non bisogna fare nulla.”
Il quadro normativo è già vigente.
Il 2029 è il termine per la prima valutazione strutturata prevista dal comma.

Attenzione ad AnTeA

Il testo vigente non è identico a quello originario del 2023.

Nel testo originario del D.Lgs. 18/2023 il comma 8 dell’art. 6 prevedeva espressamente che la valutazione dei sistemi interni fosse inserita dai gestori nel sistema AnTeA.
Il D.Lgs. 102/2025 ha riscritto il comma 8.
Nel testo vigente resta la prima valutazione entro il 12 gennaio 2029 e il riesame ogni sei anni, ma non compare più in quel comma la precedente frase sull’inserimento da parte del GIDI in AnTeA.
Questo è un esempio perfetto di perché sia pericoloso utilizzare presentazioni o articoli non aggiornati come fonte normativa.
Il documento di gestione dell’acqua deve essere costruito sul testo vigente.
Non sulla memoria del decreto del 2023.

Documentazione: la vera prova della gestione

Un impianto ben gestito lascia tracce.

La norma richiede conservazione e aggiornamento della documentazione pertinente.
Dal punto di vista consulenziale, questo significa che dovrebbero essere tracciabili almeno, secondo rischio e struttura:

  • schemi;
  • valutazioni;
  • manutenzioni;
  • temperature;
  • flussaggi programmati;
  • pulizie e disinfezioni;
  • controlli dei trattamenti;
  • campionamenti;
  • rapporti di prova;
  • non conformità;
  • misure correttive;
  • verifiche di efficacia;
  • modifiche dell’impianto;
  • comunicazioni rilevanti.

La documentazione non deve servire a produrre carta.
Deve permettere a una persona che arriva domani di capire che cosa è successo all’acqua ieri.

Il registro non è il fine

Compilare un modulo non sostituisce la misura di controllo.

Un registro perfetto che riporta “flussaggio eseguito” non dimostra che il flussaggio abbia sostituito il volume dell’acqua stagnante.
Una temperatura scritta a mano non dimostra che il termometro sia stato usato nel punto corretto.
Una firma “sanificazione effettuata” non spiega metodo, concentrazione, tempo di contatto o copertura della rete.
La tracciabilità è utile soltanto se descrive attività tecnicamente significative.
Il GIDI deve pretendere documenti che raccontino il sistema.
Non soltanto documenti che proteggano chi li compila.

Quando il GIDI deve preoccuparsi di un trattamento dell’acqua

Addolcitori, filtri e dosatori sono parte della rete interna e possono modificare la qualità dell’acqua.

Un addolcitore cambia la composizione ionica.
Un filtro può rimuovere sostanze e diventare, se trascurato, un punto di ricrescita microbica.
Un dosatore introduce reagenti.
Un sistema di osmosi genera acqua con caratteristiche differenti.
Un serbatoio crea tempo di permanenza.
Il GIDI deve sapere:

  • perché il trattamento esiste;
  • che cosa deve rimuovere o modificare;
  • come viene manutenuto;
  • quali consumabili utilizza;
  • quali controlli sono previsti;
  • cosa succede in caso di fermo;
  • come viene verificata la qualità a valle.

“È sempre stato lì” non è una strategia di gestione.

Materiali e lavori

Ogni intervento sull’impianto può cambiare il rischio.

Il D.Lgs. 18/2023 e il quadro europeo aggiornato disciplinano anche i materiali e i prodotti a contatto con l’acqua destinata al consumo umano.
Per il GIDI questo significa che una ristrutturazione non è soltanto un problema edilizio.
Una nuova ala.
Un nuovo raccordo.
Una modifica di ricircolo.
Una tubazione temporanea.
Un bypass.
Un nuovo addolcitore.
Possono cambiare stagnazione, temperatura, qualità chimica e possibilità di riflusso.
Il GIDI deve quindi essere coinvolto o informato prima delle modifiche che possono influenzare la sicurezza dell’acqua.

Connessioni incrociate e riflusso

La contaminazione può entrare nella rete anche da valle.

Un collegamento con un circuito tecnico.
Una manichetta.
Un riempimento di impianto.
Una rete di irrigazione.
Un dosatore.
Un sistema antincendio.
Possono creare scenari di riflusso se le protezioni non sono adeguate.
Il GIDI non deve necessariamente progettare il disconnettore.
Deve assicurare che il rischio sia identificato e che progettisti e manutentori applichino le misure corrette.
È la differenza tra competenza specialistica e responsabilità di governance.

Chi decide i criteri di accettazione?

Il GIDI non dovrebbe ricevere soltanto risultati. Dovrebbe sapere prima cosa farà con quei risultati.

Prima di campionare Legionella.
Prima di misurare il piombo.
Prima di controllare un trattamento.
Dovrebbero essere chiari:

  • valori di riferimento;
  • criteri di attenzione;
  • condizioni di non conformità;
  • azioni previste;
  • soggetti da informare;
  • tempi di intervento;
  • criteri per riaprire o ripristinare l’uso.

La gestione del rischio diventa debole quando il piano finisce con:
“Fare le analisi.”
Le analisi non sono il piano.
Sono uno strumento del piano.

Cosa dovrebbe chiedere un GIDI a un consulente

Non soltanto “quante analisi devo fare?”.

Le domande più utili sono:

  • Dove può peggiorare l’acqua dopo il punto di consegna?
  • Quali utenti sono più vulnerabili?
  • Quali rami stagnano?
  • Quali temperature vengono realmente mantenute?
  • Quali materiali sono critici?
  • Quali apparecchiature modificano l’acqua?
  • Dove può avvenire riflusso?
  • Quali parametri servono davvero?
  • Dove devono essere prelevati i campioni?
  • Come interpretiamo un risultato anomalo?
  • Quali misure correttive sono già pronte?
  • Come dimostriamo che la misura ha funzionato?

Questa è la differenza tra comprare analisi e gestire la sicurezza dell’acqua.

Cosa dovrebbe chiedere un consulente al GIDI

Anche la consulenza deve partire dalla governance.

Chi può autorizzare una spesa urgente?
Chi può chiudere una doccia?
Chi possiede gli schemi?
Chi decide la temperatura dell’ACS?
Chi controlla il manutentore?
Chi riceve i rapporti di prova?
Chi comunica con la direzione sanitaria?
Chi informa gli ospiti o gli utenti?
Chi autorizza una bonifica?
Se nessuno sa rispondere, la prima criticità dell’acqua potrebbe essere organizzativa prima ancora che microbiologica.

Un GIDI senza potere è un problema

La responsabilità richiede possibilità di azione.

Il Rapporto ISTISAN pone correttamente l’accento sulla capacità decisionale.
Un soggetto nominato come GIDI ma privo di:
budget.
accesso.
informazioni.
autorità.
può diventare soltanto il destinatario formale delle comunicazioni.
Questo non crea un sistema di gestione.
Lo indebolisce.
La struttura deve garantire che il soggetto responsabile possa attivare manutenzioni, verifiche e misure correttive.

Un GIDI che decide tutto da solo è un altro problema

La governance non deve diventare autosufficienza tecnica.

Un direttore di hotel non deve improvvisarsi microbiologo.
Un amministratore non deve progettare un impianto di disinfezione.
Un medico non deve bilanciare una rete di ricircolo.
Un manutentore non deve interpretare da solo le implicazioni sanitarie di ogni risultato.
La sicurezza dell’acqua è multidisciplinare.
Il buon GIDI riconosce quando deve coinvolgere:

  • progettista;
  • idraulico;
  • manutentore;
  • laboratorio;
  • microbiologo;
  • consulente del rischio;
  • responsabile sanitario;
  • direzione;
  • autorità competente.

La competenza del GIDI è anche sapere quando non basta una sola competenza.

Errore n. 1: “Il GIDI è il laboratorio”

No.

Il laboratorio misura.
Può supportare il campionamento.
Può fornire competenza analitica.
Non governa automaticamente il sistema.

Errore n. 2: “Il GIDI è sempre il consulente Legionella”

No.

Può esserlo soltanto se l’assetto reale gli attribuisce la responsabilità del sistema nel senso previsto dalla norma.
La consulenza, da sola, non basta.

Errore n. 3: “Il GIDI deve essere obbligatoriamente esterno”

No.

La definizione include soggetti interni ed esterni.
Conta la responsabilità reale.

Errore n. 4: “Basta una lettera di nomina”

No.

La carta deve corrispondere a un’organizzazione effettiva.

Errore n. 5: “Il condominio non è prioritario, quindi il GIDI non conta”

No.

L’assenza dell’obbligo sito-specifico dell’art. 9 non cancella la rete interna né il principio generale dell’art. 5.

Errore n. 6: “Ogni GIDI deve fare un PSA”

No.

Il livello documentale dipende dalla classe e dal quadro applicabile.

Errore n. 7: “Ogni GIDI deve fare analisi annuali”

No.

Non esiste una frequenza universale valida per ogni edificio e parametro.

Errore n. 8: “Entro il 2029 basta caricare un documento”

No.

Il testo vigente richiede una valutazione e gestione del rischio reale, riesaminabile e documentata.
E il D.Lgs. 102/2025 ha modificato anche il riferimento operativo ad AnTeA rispetto al testo originario.

Un modello pratico per identificare il GIDI

Cinque domande prima di scrivere qualsiasi nome.

1.Qual è il punto di consegna?

2.Quale rete si sviluppa a valle?

3.Chi ha il governo giuridico e organizzativo di quella rete?

4.Chi può disporre manutenzioni e misure correttive?

5.L’edificio o una sua parte rientra tra le strutture prioritarie?

Se le prime quattro risposte sono incerte, la firma sul modulo arriverà troppo presto.
Se la quinta è sì, bisogna poi definire il livello di valutazione e gestione richiesto dall’art. 9 e dall’Allegato VIII.

Il modello Dato → impianto → rischio → responsabilità

Il GIDI diventa comprensibile quando smettiamo di pensarlo come una sigla e lo inseriamo nel processo decisionale.

Dato:
Legionella rilevata in alcune docce.
Impianto:
camere poco utilizzate, ricircolo insufficiente, temperature periferiche basse.
Rischio:
possibile proliferazione localizzata con esposizione attraverso aerosol.
Responsabilità:
il GIDI deve assicurare valutazione, misura correttiva, protezione degli utenti quando necessaria, verifica di efficacia e documentazione.
Altro esempio.
Dato:
piombo elevato al primo getto in un rubinetto.
Impianto:
tratto terminale con materiali datati e lunga stagnazione.
Rischio:
esposizione al piombo al punto d’uso.
Responsabilità:
localizzare la sorgente, definire la misura, gestire eventuali limitazioni d’uso e verificare il risultato.
Il GIDI è il soggetto che tiene insieme questi quattro passaggi.

Cosa cambia davvero con il GIDI

Non nasce soltanto un nuovo nome. Cambia il modo di guardare l’acqua dopo il contatore.

Per decenni la percezione comune è stata:
“L’acquedotto consegna acqua potabile, quindi il problema è risolto.”
Il D.Lgs. 18/2023 recepisce un’impostazione più moderna.
La filiera non finisce alla strada.
La qualità può cambiare dentro l’edificio.
E la gestione del rischio deve arrivare fino al punto d’uso.
Questo non significa spostare automaticamente ogni responsabilità dal gestore pubblico al proprietario.
Significa dividere correttamente la filiera e attribuire a ogni soggetto il tratto che effettivamente governa.

Il GIDI non è il colpevole designato

Identificare una responsabilità non significa presumere la colpa.

Quando emerge una non conformità bisogna ricostruire la causa.
L’acqua era già non conforme al punto di consegna?
Il problema nasce in un trattamento?
In un serbatoio?
In una colonna?
Nel terminale?
In un apparecchio privato?
Dopo una modifica?
Dopo una stagnazione?
La responsabilità deve seguire l’origine e gli obblighi concretamente violati.
La sigla GIDI non autorizza scorciatoie causali.

Il vero valore del GIDI

Rendere governabile qualcosa che normalmente resta invisibile.

Le reti idriche sono nascoste.
Passano nei muri.
Nei cavedi.
Sotto i pavimenti.
Nei locali tecnici.
Finché l’acqua esce dal rubinetto, nessuno le considera.
Il GIDI dovrebbe trasformare quella rete invisibile in un sistema conosciuto.
Con una storia.
Una mappa.
Dei punti critici.
Delle misure.
Dei responsabili.
Delle registrazioni.
E dei criteri per reagire.
La sicurezza dell’acqua non richiede che tutto sia perfetto.
Richiede che ciò che non è perfetto venga riconosciuto e gestito.

Checklist essenziale per una struttura che deve chiarire il proprio GIDI

Prima della nomina, della valutazione o del piano, controllare questi elementi.

  • Identificare il punto o i punti di consegna.
  • Ricostruire il sistema di distribuzione interno.
  • Definire quali parti sono comuni e quali autonome.
  • Identificare proprietario, titolare, amministratore o direzione competente.
  • Verificare eventuali deleghe e appalti.
  • Accertare chi possiede poteri decisionali reali sul sistema.
  • Classificare l’edificio o le sue porzioni secondo il quadro vigente.
  • Verificare se ricade nell’Allegato VIII.
  • Identificare i soggetti tecnici di supporto.
  • Raccogliere schemi e documentazione impiantistica.
  • Censire accumuli, trattamenti, ACS, ricircoli e apparecchiature.
  • Raccogliere storico di controlli, manutenzioni e non conformità.
  • Definire chi riceve i risultati.
  • Definire chi autorizza le misure correttive.
  • Definire come vengono conservate le evidenze.
  • Programmare il riesame del sistema quando previsto.

Se questa checklist produce più domande che risposte, non è un fallimento.
È esattamente il motivo per cui la figura deve essere chiarita.

Conclusione

Il GIDI non è “quello dell’acqua”. È la funzione che impedisce che, dopo il contatore, l’acqua diventi responsabilità di nessuno.

Il D.Lgs. 18/2023, corretto dal D.Lgs. 102/2025, ha reso molto più esplicito un principio che dal punto di vista tecnico era già evidente.
L’acqua può essere conforme quando viene consegnata.
E può cambiare prima di arrivare al rubinetto.
Per questo esiste un soggetto responsabile del sistema di distribuzione interno.
Può essere il proprietario.
Il titolare.
L’amministratore.
Il direttore.
Un soggetto delegato o appaltato.
Ma deve essere realmente il soggetto che governa quella rete.
Negli edifici prioritari questo ruolo si collega a obblighi specifici di valutazione e gestione del rischio.
Negli edifici non prioritari non è corretto trasferire automaticamente gli stessi adempimenti.
Ma nemmeno fingere che il sistema interno non esista.
La vera domanda non è:
“Chi posso nominare GIDI?”
È:
“Chi è realmente in grado di garantire che la qualità dell’acqua ricevuta venga mantenuta fino al punto d’uso, e di dimostrarlo?”
Quando la risposta è chiara, la sigla serve.
Quando non lo è, una firma su un modulo serve molto meno.
Perché la sicurezza dell’acqua non nasce dalla nomina.
Nasce dalla governance.

Riferimenti normativi e tecnico-scientifici

  • Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
  • D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, attuazione della Direttiva (UE) 2020/2184, nel testo vigente.
  • D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 102, disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 18/2023, in vigore dal 19 luglio 2025.
  • D.Lgs. 18/2023 e s.m.i., art. 2, definizioni di punto di consegna, punto d’uso, sistema di fornitura idro-potabile e gestore della distribuzione idrica interna.
  • D.Lgs. 18/2023 e s.m.i., art. 5, punti di rispetto della conformità e responsabilità del sistema di distribuzione interno.
  • D.Lgs. 18/2023 e s.m.i., art. 6, scadenze e riesame della valutazione e gestione del rischio dei sistemi interni.
  • D.Lgs. 18/2023 e s.m.i., art. 9, valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni.
  • D.Lgs. 18/2023 e s.m.i., art. 15, misure correttive.
  • D.Lgs. 18/2023 e s.m.i., art. 23, regime sanzionatorio.
  • D.Lgs. 18/2023 e s.m.i., Allegato I, Parte D.
  • D.Lgs. 18/2023 e s.m.i., Allegato VIII, edifici e locali prioritari.
  • Istituto Superiore di Sanità, Rapporto ISTISAN 22/32, Linee guida per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell’acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e in talune navi.
  • Istituto Superiore di Sanità, Rapporto ISTISAN 22/33, Linee guida nazionali per l’implementazione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua.
  • Conferenza Stato-Regioni, 7 maggio 2015, Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi.
  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, quando applicabile alla valutazione del rischio biologico nei luoghi di lavoro.
  • D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, per gli aspetti relativi alla progettazione, realizzazione, trasformazione e manutenzione degli impianti nel proprio campo di applicazione.

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    Salvatore Abbate

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