Un PFAS da 10 microgrammi per litro: il numero che sembra non tornare
Per capire il TFA bisogna partire proprio da ciò che, a prima vista, genera più confusione.
Negli ultimi anni abbiamo imparato ad associare i PFAS a numeri estremamente piccoli.
Nanogrammi per litro.
Decine di nanogrammi.
Centesimi di microgrammo.
Poi arriva il TFA, acido trifluoroacetico, e nel D.Lgs. 18/2023, come modificato dal D.Lgs. 102/2025, compare un valore di parametro pari a 10 µg/L.
Dieci microgrammi per litro corrispondono a 10.000 ng/L.
Il confronto visivo con gli altri PFAS è inevitabile.
La “somma di PFAS” ha un valore di parametro di 0,10 µg/L.
La “somma di 4 PFAS” ha un valore di parametro di 0,02 µg/L.
Il TFA, invece, ha un parametro autonomo di 10 µg/L.
La prima reazione può essere: se appartengono tutti alla stessa grande famiglia, perché i numeri sono così diversi?
La risposta corretta è che quei numeri non possono essere confrontati come se descrivessero la stessa sostanza, la stessa tossicità e la stessa costruzione regolatoria.
Un valore parametrico non è una classifica della pericolosità.
È il risultato di una combinazione di conoscenze tossicologiche, caratteristiche chimico-fisiche, esposizione, fattibilità analitica, gestione del rischio e decisioni normative.
Il TFA obbliga quindi a fare qualcosa che sui PFAS è sempre più necessario.
Smettere di parlare della famiglia come se fosse una sostanza sola.
Che cos’è davvero il TFA
Una molecola piccolissima, fluorurata e molto diversa dai PFAS a catena lunga che hanno dominato il dibattito pubblico.
L’acido trifluoroacetico ha formula molecolare C2HF3O2 e numero CAS 76-05-1.
Dal punto di vista strutturale può essere descritto come un acido acetico nel quale i tre atomi di idrogeno del gruppo metile sono sostituiti da fluoro.
La presenza del gruppo CF3 gli conferisce caratteristiche molto particolari.
In acqua, alle condizioni normalmente incontrate nei sistemi idrici, la specie prevalente è lo ione trifluoroacetato.
Questo dettaglio chimico è importante perché aiuta a capire il suo comportamento ambientale.
Il TFA è estremamente piccolo.
È altamente solubile in acqua.
È molto mobile.
E, soprattutto, è molto persistente.
La Commissione europea, nelle linee guida tecniche del 2024 per il monitoraggio dei PFAS nelle acque potabili, lo descrive come un PFAS a catena ultracorta, idrofilo, mobile e persistente.
Proprio queste caratteristiche lo rendono diverso da molti PFAS più lunghi, che possono avere maggiore affinità per superfici, sedimenti, sostanza organica o materiali adsorbenti.
Il TFA, in termini molto semplici, tende a seguire l’acqua.
Ed è esattamente questa proprietà a renderlo interessante per chi si occupa di approvvigionamento idrico.
È corretto chiamarlo PFAS?
Sì, nel contesto tecnico e regolatorio attuale è corretto, ma serve specificare che stiamo parlando di un PFAS ultracorto.
Il termine PFAS comprende una famiglia molto ampia di sostanze per- e polifluoroalchiliche.
Non tutte hanno la stessa dimensione.
Non tutte hanno lo stesso comportamento.
Non tutte persistono nello stesso modo nell’organismo.
Non tutte hanno la stessa tossicologia.
TFA rientra nella definizione strutturale ampia oggi utilizzata a livello internazionale per i PFAS e viene trattato esplicitamente come PFAS ultracorto dalla documentazione tecnica europea.
Questo non significa che debba essere considerato tossicologicamente equivalente a PFOA, PFOS, PFNA o PFHxS.
Ed è proprio qui che nasce uno degli errori più comuni nella comunicazione.
“È un PFAS” descrive una appartenenza chimica.
Non fornisce da sola la misura del rischio.
Per il rischio servono dose, esposizione, durata, proprietà tossicologiche, popolazione esposta e contesto.
Perché il TFA è diventato improvvisamente così importante
In realtà non è comparso improvvisamente. È aumentata la nostra capacità, e la nostra necessità, di cercarlo.
Per molti anni la discussione sui PFAS si è concentrata soprattutto sulle molecole più note e maggiormente studiate.
PFOA e PFOS prima di tutte.
Poi l’attenzione si è progressivamente allargata ad altri composti, ai sostituti, ai precursori e alle sostanze a catena corta e ultracorta.
Il TFA è diventato un tema centrale per tre ragioni.
La prima è la sua persistenza.
La seconda è la sua mobilità nel ciclo dell’acqua.
La terza è la molteplicità delle possibili fonti.
Nel luglio 2026 EFSA ha inoltre aggiornato in modo significativo i valori sanitari di riferimento per l’esposizione al TFA.
Questa revisione ha inevitabilmente aumentato l’attenzione scientifica e regolatoria.
Nel frattempo anche la legislazione europea sulle acque superficiali e sotterranee è stata aggiornata includendo esplicitamente il TFA tra le sostanze PFAS da affrontare nel nuovo quadro di protezione delle acque.
Quindi il 2026 non è semplicemente l’anno in cui si parla di più di TFA.
È l’anno in cui il TFA è entrato contemporaneamente nella discussione tossicologica, nella gestione dell’acqua potabile e nella protezione delle risorse idriche.
Da dove arriva il TFA?
Non esiste una sola sorgente, e attribuire ogni presenza a una causa unica sarebbe tecnicamente scorretto.
EFSA descrive il TFA come una sostanza proveniente da più fonti che può formarsi quando alcune sostanze per- e polifluoroalchiliche si degradano.
Tra queste rientrano determinate sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari.
La ricerca europea ha inoltre documentato la possibilità di formazione di TFA dalla degradazione atmosferica di alcuni gas fluorurati utilizzati, tra l’altro, nel settore della refrigerazione e climatizzazione.
A queste sorgenti diffuse possono aggiungersi fonti industriali specifiche.
Il peso relativo di ciascuna sorgente varia però da territorio a territorio.
In un bacino agricolo possono essere rilevanti i precursori legati a determinati prodotti fitosanitari.
In un’area industriale possono esistere sorgenti puntuali differenti.
Su scala regionale può contribuire anche la deposizione atmosferica.
La corretta domanda, quindi, non è “da dove viene il TFA?”.
La domanda è “quali sorgenti possono spiegare il TFA in questa specifica area di alimentazione?”.
È una differenza enorme.
Ed è esattamente il tipo di ragionamento che sta alla base dei Piani di Sicurezza dell’Acqua.
Fitofarmaci e TFA
Alcune sostanze attive fluorurate possono formare TFA come metabolita o prodotto di trasformazione.
EFSA ha valutato in diverse procedure di autorizzazione e revisione di sostanze attive la formazione di TFA nel suolo, nelle acque e nelle colture.
Questo non significa che ogni prodotto fitosanitario produca TFA.
E non significa che l’agricoltura sia l’unica sorgente.
Significa che, quando vengono utilizzate determinate sostanze con potenziale di formazione del TFA, il destino dei metaboliti deve entrare nella valutazione ambientale.
La caratteristica problematica del TFA è che, una volta formato, non si comporta come una molecola facilmente trattenuta dal suolo.
La sua mobilità può favorirne il trasferimento verso le acque sotterranee e superficiali.
In una logica di prevenzione, questo sposta l’attenzione dal solo trattamento dell’acqua finita alla gestione delle pressioni nella zona di alimentazione della captazione.
È molto più efficace impedire che una sostanza persistente raggiunga la falda che tentare di rimuoverla dopo che è diventata parte stabile della risorsa.
Refrigeranti e formazione atmosferica
Anche l’aria può diventare una via indiretta verso l’acqua.
Alcuni refrigeranti fluorurati possono degradarsi in atmosfera attraverso reazioni fotochimiche e generare prodotti che portano alla formazione di TFA.
La documentazione preparatoria europea sulla regolamentazione dei gas fluorurati ha analizzato questa via con particolare attenzione per alcuni HFO e HFC.
Il TFA formato in atmosfera può essere successivamente trasferito all’ambiente attraverso le precipitazioni.
Da qui può raggiungere suolo, acque superficiali e, indirettamente, acque sotterranee.
È un esempio interessante perché mostra come il ciclo dell’acqua colleghi comparti che tendiamo a considerare separati.
Una emissione in aria può trasformarsi in contaminante delle acque.
Una sostanza utilizzata per ridurre un certo impatto climatico può generare un prodotto di degradazione con una diversa criticità ambientale.
Questo non significa che ogni refrigerante abbia lo stesso comportamento.
Significa che le politiche ambientali moderne devono valutare l’intero ciclo di vita delle sostanze e non soltanto il problema che un prodotto è stato progettato per risolvere.
Fonti industriali
Quando esiste una sorgente puntuale, la concentrazione locale può cambiare completamente rispetto al fondo diffuso.
La letteratura scientifica ha documentato casi nei quali scarichi industriali sono stati associati a concentrazioni elevate di TFA nei corpi idrici e, successivamente, nelle acque utilizzate per l’approvvigionamento potabile.
Questo è un aspetto fondamentale.
Una sostanza molto mobile rende particolarmente importante la conoscenza del territorio a monte della captazione.
Non basta conoscere il pozzo.
Bisogna conoscere la sua area di alimentazione.
Non basta conoscere il fiume nel punto di presa.
Bisogna conoscere il bacino.
Il D.Lgs. 18/2023 ha costruito l’intero sistema di sicurezza dell’acqua proprio su questo approccio preventivo.
Per TFA e PFAS questa impostazione diventa ancora più evidente.
Perché le falde sono particolarmente importanti
Persistenza più mobilità significa capacità di attraversare il territorio senza essere facilmente trattenuti.
Molti contaminanti organici vengono rallentati da adsorbimento, degradazione biologica o trasformazioni chimiche.
Il TFA pone una sfida diversa.
La sua elevata solubilità e la bassa tendenza a essere trattenuto da molte matrici ambientali ne favoriscono la mobilità.
Una volta entrato nel ciclo dell’acqua può quindi spostarsi tra precipitazioni, suolo, acque superficiali e falde.
Questo non significa che ogni falda contenga TFA a concentrazioni problematiche.
Significa che il meccanismo di trasporto è plausibile e deve essere considerato quando le pressioni territoriali lo suggeriscono.
Per un pozzo destinato al consumo umano, soprattutto in aree con pressioni agricole o industriali, il TFA sta diventando un parametro sempre più interessante da valutare nel quadro del rischio.
Non ha odore, non ha sapore e non cambia il colore dell’acqua
Il TFA è l’esatto opposto dei problemi organolettici di cui ci siamo occupati in altri articoli.
Un’acqua con TFA può essere perfettamente limpida.
Può avere un ottimo sapore.
Può non presentare alcun odore anomalo.
Questo è importante perché ricorda una regola generale della potabilità.
I sensi sono utili per riconoscere alcune variazioni.
Non sono strumenti per escludere contaminanti chimici.
Un cittadino non può riconoscere il TFA bevendo l’acqua.
Un gestore non può valutarlo osservando la torbidità.
Un tecnico non può dedurlo dalla conducibilità in modo specifico.
Serve un’analisi mirata.
Ed è proprio la parola “mirata” a fare la differenza.
Cosa dice davvero la normativa italiana
Qui bisogna essere molto precisi, perché il TFA è già normato ma il controllo obbligatorio non è ancora partito.
Il riferimento generale è il D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, che attua in Italia la Direttiva (UE) 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.
Il D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 102, entrato in vigore il 19 luglio 2025, ha modificato e integrato in modo sostanziale il decreto del 2023.
Tra le novità ha inserito nell’Allegato I, Parte B, il parametro “Acido trifluoroacetico”.
Il valore di parametro è 10 µg/L.
Questa è la prima informazione che deve essere riportata correttamente.
Non 10 ng/L.
Non 0,10 µg/L.
Non 20 ng/L.
Il valore italiano specifico del TFA è 10 µg/L.
Quando diventa obbligatorio controllarlo?
Il decreto distingue la fase di adeguamento dall’inizio dell’obbligo di controllo.
L’articolo 21 del D.Lgs. 102/2025 modifica l’articolo 24 del D.Lgs. 18/2023 e introduce due commi specifici per il TFA.
Regioni, Province autonome, autorità sanitarie e gestori idro-potabili devono adottare con tempestività, e comunque non oltre il 12 gennaio 2027, le misure necessarie a garantire il rispetto del valore di parametro.
Il controllo del TFA assume carattere di obbligo dal 13 gennaio 2027.
Quindi, nel 2026, la frase corretta non è “il TFA non è ancora normato”.
È già normato.
La frase corretta è: il valore di parametro è già stato introdotto, mentre il controllo diventerà obbligatorio dal 13 gennaio 2027.
Questa distinzione è importante per gestori, laboratori e consulenti.
Il 2026 è il periodo in cui preparare metodi, conoscenza delle fonti, piani di monitoraggio e valutazioni di rischio.
Aspettare il 13 gennaio 2027 per cominciare a capire dove cercarlo sarebbe un approccio formalmente tardivo rispetto alla logica preventiva del decreto.
TFA, somma di PFAS e somma di 4 PFAS non sono lo stesso parametro
I tre numeri devono essere letti separatamente.
Nel quadro italiano vigente troviamo tre livelli distinti di informazione.
- “Somma di PFAS”: valore di parametro 0,10 µg/L.
- “Somma di 4 PFAS”: valore di parametro 0,02 µg/L, riferito alla somma di PFOA, PFOS, PFNA e PFHxS.
- “Acido trifluoroacetico”: valore di parametro autonomo 10 µg/L.
Il decreto tratta il TFA come parametro specifico e distinto dalle due somme.
La differenza di valore non deve essere interpretata come se il TFA fosse “cento volte meno importante” o “cinquecento volte più tollerato” in senso tossicologico diretto.
Le sostanze e le metriche sono differenti.
Anche il parametro “somma di PFAS” italiano ha una costruzione specifica.
L’Allegato III elenca attualmente 30 sostanze da analizzare sulla base delle linee guida tecniche, includendo PFAS tradizionali e composti di particolare rilevanza nazionale come C6O4 e alcuni perfluoropolieteri.
Il TFA resta disciplinato autonomamente.
Perché 10 µg/L non si può confrontare banalmente con 0,10 µg/L
I valori normativi sono strumenti di gestione del rischio, non numeri da mettere in una classifica.
PFOA, PFOS, PFNA e PFHxS presentano profili tossicocinetici e tossicologici differenti dal TFA.
Alcuni PFAS a catena lunga possono permanere nell’organismo umano per periodi molto lunghi.
Il TFA presenta caratteristiche diverse, compresa una diversa cinetica biologica.
La valutazione sanitaria deve quindi utilizzare dati specifici della sostanza.
È per questo che EFSA ha definito per il TFA valori sanitari propri.
L’errore sarebbe prendere il limite di una sostanza e applicarlo per analogia a un’altra soltanto perché entrambe appartengono alla famiglia PFAS.
È una scorciatoia che può sembrare prudente.
In realtà può essere scientificamente scorretta.
Il 22 luglio 2026 EFSA ha cambiato il quadro tossicologico
È l’aggiornamento che rende questo articolo particolarmente attuale.
Il 22 luglio 2026 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha pubblicato il nuovo Scientific Report sui valori guida sanitari per i consumatori relativi al TFA.
EFSA ha ridotto l’ADI, Acceptable Daily Intake, cioè la dose giornaliera accettabile, a 0,014 mg per kg di peso corporeo al giorno, espressa come TFA.
Il precedente valore era 0,05 mg/kg peso corporeo/giorno.
La nuova ADI è quindi circa 3,5 volte inferiore.
EFSA ha inoltre stabilito una dose acuta di riferimento, ARfD, pari a 0,07 mg/kg di peso corporeo.
Questi valori derivano da una rivalutazione ampia dei dati tossicologici disponibili.
Il punto di partenza scelto da EFSA per la ADI è legato a modificazioni degli ormoni tiroidei, in particolare alla riduzione della tiroxina T4 osservata in uno studio esteso di tossicità riproduttiva su ratto.
Cosa significa la riduzione della tiroxina
Non significa che bere acqua con TFA provochi automaticamente una malattia tiroidea.
Questo passaggio va spiegato con molta attenzione.
EFSA utilizza studi sperimentali per identificare effetti biologici sensibili e costruire valori di riferimento protettivi.
La diminuzione di T4 è stata considerata un endpoint adatto per definire il punto di partenza della valutazione.
Dal valore sperimentale vengono poi applicati fattori di incertezza per tenere conto delle differenze tra specie, delle differenze tra individui e delle lacune informative.
Nel caso del TFA EFSA ha applicato il fattore standard di 100 e un ulteriore fattore complessivo di 5 per coprire incertezze residue, tra cui l’assenza di uno studio di tossicità a lungo termine/cancerogenicità e le incertezze sulla possibile immunotossicità durante lo sviluppo.
Il risultato non è quindi la soglia alla quale “inizia il danno nell’uomo”.
È un valore sanitario di riferimento costruito con margini di protezione.
EFSA considera il TFA genotossico?
No, sulla base del peso delle evidenze disponibili EFSA ha concluso che TFA e il suo sale sodico sono improbabili genotossici.
Anche questo dettaglio è importante per evitare comunicazioni selettive.
La valutazione EFSA 2026 non afferma che il TFA sia privo di qualsiasi criticità.
Al contrario, ha ridotto la ADI e identificato aree nelle quali servono ulteriori studi.
Ma ha anche concluso che, sulla base delle evidenze valutate, TFA e trifluoroacetato di sodio sono improbabili genotossici.
Una comunicazione corretta deve contenere entrambe le informazioni.
Non si costruisce autorevolezza scegliendo soltanto il dato che fa più paura.
Il nuovo valore EFSA modifica automaticamente il limite italiano di 10 µg/L?
No. E questa è probabilmente la distinzione normativa più importante dell’articolo.
La ADI di EFSA è un valore sanitario di riferimento per l’esposizione complessiva del consumatore.
Il valore di 10 µg/L previsto dal D.Lgs. 18/2023, come modificato dal D.Lgs. 102/2025, è un valore parametrico per l’acqua destinata al consumo umano.
Sono strumenti diversi.
La pubblicazione di una nuova ADI non modifica automaticamente un decreto legislativo nazionale.
Alla data di questo articolo il valore parametrico italiano del TFA resta 10 µg/L e l’obbligo di controllo resta fissato al 13 gennaio 2027.
EFSA ha precisato che Commissione europea e Stati membri terranno conto dei nuovi valori nella discussione sulle misure necessarie a mantenere la protezione dei consumatori.
Questo significa che il quadro potrà evolvere.
Non significa che sia già cambiato.
Facciamo un calcolo, ma senza trasformarlo in una falsa valutazione del rischio
I numeri aiutano a capire la scala, purché si dichiari che cosa rappresentano.
Un adulto di 70 kg ha, sulla base della nuova ADI EFSA, una dose giornaliera accettabile teorica pari a 0,98 mg di TFA al giorno, cioè 980 µg/giorno.
Se quella persona bevesse 2 litri al giorno di acqua esattamente al valore parametrico italiano di 10 µg/L, assumerebbe dall’acqua 20 µg/giorno.
In questo esempio l’acqua contribuirebbe per circa il 2% della ADI.
Questo calcolo è puramente illustrativo.
Non dimostra da solo che qualsiasi esposizione a 10 µg/L sia “sicura”.
L’ADI riguarda l’esposizione complessiva e deve considerare tutte le fonti, compresi gli alimenti.
La popolazione reale comprende pesi corporei e consumi differenti.
Inoltre i valori normativi incorporano scelte di gestione del rischio che non si riducono a una semplice divisione matematica della ADI.
Il calcolo serve soltanto a mostrare perché non è corretto confrontare 10 µg/L di TFA con 0,02 µg/L dei quattro PFAS come se fossero grandezze tossicologicamente equivalenti.
Il TFA sta entrando anche nella normativa europea sulle acque ambientali
E questo è un segnale molto importante per la strategia di prevenzione.
Nel 2026 l’Unione europea ha aggiornato la disciplina delle sostanze inquinanti nelle acque superficiali e sotterranee con la Direttiva (UE) 2026/805.
La Commissione europea ha chiarito che il nuovo quadro include nuovi PFAS, tra cui il TFA, insieme ad altri contaminanti emergenti.
Gli Stati membri dovranno recepire le modifiche entro il 22 dicembre 2027.
Questa normativa non è la stessa cosa della Direttiva sull’acqua potabile.
Non modifica direttamente il valore italiano di 10 µg/L.
Interviene a monte, sulla protezione dei corpi idrici.
Ed è forse proprio questo il punto più interessante.
Per sostanze estremamente persistenti e mobili la strategia migliore non può essere soltanto “trattare di più l’acqua potabile”.
Deve anche significare ridurre le emissioni e proteggere le fonti.
Il TFA è un problema di trattamento o un problema di sorgente?
Tecnicamente è entrambe le cose, ma la seconda è molto più strategica.
Quando una sostanza è semplice da rimuovere, il trattamento può rappresentare una barriera molto efficace.
Quando una sostanza è piccola, molto solubile, poco adsorbibile e persistente, il problema cambia.
Il TFA attraversa molti trattamenti convenzionali con efficienza limitata.
La ricerca sul ciclo idrico ha mostrato che i processi biologici convenzionali e diversi trattamenti tradizionali non sono progettati per rimuoverlo efficacemente.
Questo rende la prevenzione alla fonte particolarmente importante.
Non significa che il trattamento sia impossibile.
Significa che la soluzione può diventare tecnicamente più complessa, energeticamente più impegnativa e costosa.
Carbone attivo: ciò che funziona bene per molti PFAS può funzionare molto meno per il TFA
La lunghezza della catena conta anche quando dobbiamo rimuovere una sostanza.
Il carbone attivo granulare è una tecnologia molto utilizzata per diversi contaminanti organici e per numerosi PFAS.
La sua efficacia, però, tende a diminuire per i PFAS a catena corta e ultracorta.
Il TFA è particolarmente sfavorevole all’adsorbimento convenzionale.
Studi sul trattamento dell’acqua hanno evidenziato rimozioni molto scarse o trascurabili con carbone attivo per TFA.
Questo è un punto pratico decisivo per il cittadino.
Un filtro a carbone che riduce cloro, odori o determinati PFAS non deve essere automaticamente presentato come filtro per TFA.
La parola “PFAS” sull’etichetta non è sufficiente.
Occorre sapere quali sostanze sono state realmente testate.
Ossidazione, ozono e cloro
Essere persistente significa anche resistere bene a molte trasformazioni chimiche convenzionali.
Il TFA è già un prodotto finale molto stabile di diversi processi di degradazione di composti fluorurati.
Per questo trattamenti ossidativi convenzionali, ozonizzazione o clorazione non rappresentano in genere strategie efficaci di eliminazione del TFA dall’acqua.
È una differenza importante rispetto ad altri micropollutanti che possono essere trasformati con l’ossidazione.
Aggiungere più ossidante senza comprendere la chimica del contaminante non è una strategia.
È soltanto più trattamento.
La corretta tecnologia deve essere scelta in funzione del contaminante bersaglio.
Osmosi inversa
È una delle tecnologie con le prestazioni più interessanti, ma non è una bacchetta magica.
La letteratura scientifica e gli studi applicativi indicano l’osmosi inversa come una delle tecnologie più efficaci per la separazione del TFA dall’acqua.
In studi specifici è stata osservata una ritenzione molto elevata.
Ma “rimuovere dall’acqua prodotta” non significa “distruggere la sostanza”.
L’osmosi inversa genera un flusso concentrato che contiene ciò che la membrana ha trattenuto.
Quel concentrato deve essere gestito.
Il processo richiede energia.
Produce una quota di acqua di scarto o concentrato.
Richiede pretrattamenti, manutenzione e controllo delle membrane.
Su scala domestica richiede inoltre una gestione igienica corretta dell’apparecchiatura.
Su scala acquedottistica, applicarla a grandi volumi significa affrontare costi e implicazioni impiantistiche rilevanti.
Per questo la protezione della risorsa rimane preferibile alla dipendenza strutturale da trattamenti sempre più complessi.
Resine a scambio ionico
Possono contribuire, ma il comportamento del TFA è più difficile rispetto a PFAS più lunghi.
Le resine anioniche vengono utilizzate per la rimozione di diversi PFAS.
Per sostanze ultracorte come TFA la selettività e la capacità possono risultare meno favorevoli e fortemente dipendenti dalla matrice, dalla tipologia di resina e dagli ioni competitivi presenti nell’acqua.
La letteratura riporta risultati variabili.
Questo significa che non è corretto dichiarare genericamente “la resina elimina il TFA”.
Serve una verifica sul materiale specifico, nelle condizioni specifiche e con il corretto monitoraggio del breakthrough.
Lo stesso principio dovrebbe valere per qualsiasi tecnologia proposta a un cliente.
La prestazione deve essere dimostrata sul contaminante bersaglio.
Distruggere il TFA è ancora più difficile che separarlo
Separazione e distruzione sono due obiettivi diversi.
Una membrana può trasferire il TFA dall’acqua permeata a un concentrato.
Una resina può trasferirlo dall’acqua a un materiale adsorbente.
Questo riduce l’esposizione attraverso l’acqua trattata, ma non elimina la massa del contaminante dall’ambiente.
La distruzione del legame carbonio-fluoro richiede tecnologie avanzate e condizioni molto più severe rispetto a un trattamento convenzionale.
La ricerca su processi elettrochimici, elettrodialisi avanzata e altre tecniche è in forte sviluppo.
Ma non siamo davanti a una soluzione universale, semplice ed economica già pronta per ogni acquedotto o abitazione.
Ed è un’altra ragione per cui la prevenzione delle emissioni è così importante.
Un normale filtro domestico risolve il problema?
La risposta corretta è: non possiamo dirlo senza sapere quale filtro, quale configurazione e quale prestazione certificata sul TFA.
Un filtro a carbone può migliorare in modo evidente sapore e odore.
Può ridurre cloro e diversi composti organici.
Può essere efficace su alcuni PFAS, soprattutto in determinate condizioni.
Ma questo non dimostra la rimozione del TFA.
Una unità ad osmosi inversa può offrire una ritenzione molto più significativa, ma anche qui la prestazione dipende dalla membrana, dalla pressione, dalla qualità dell’acqua, dall’integrità del sistema e dalla manutenzione.
La verifica seria prevede analisi prima e dopo il trattamento.
Non una promessa commerciale.
Per questo il futuro articolo sui filtri domestici sarà il naturale seguito di questo tema.
Prima di comprare un filtro, bisogna sapere se il TFA c’è
Trattare un contaminante che non abbiamo misurato è una scelta costosa basata su una ipotesi.
Il cittadino che legge notizie sul TFA può essere tentato di acquistare immediatamente un sistema di trattamento.
Ma una corretta gestione del rischio parte dalla caratterizzazione.
L’acqua proviene da rete pubblica o pozzo privato?
Esistono dati del gestore?
La zona presenta pressioni compatibili?
Il parametro è stato già monitorato?
L’eventuale filtro è stato testato specificamente sul TFA?
Qual è la manutenzione richiesta?
Dove finisce il contaminante rimosso?
Queste domande valgono più di qualsiasi slogan “anti PFAS”.
Il laboratorio: attenzione al pannello analitico
Chiedere “analisi PFAS” non significa automaticamente chiedere TFA.
Questa è una delle questioni pratiche più importanti.
Molti metodi PFAS sviluppati negli anni sono stati ottimizzati per molecole più grandi.
Il TFA è piccolo, molto polare e richiede particolare attenzione analitica.
Il D.Lgs. 18/2023, nel testo aggiornato, tratta TFA in modo esplicito anche nelle specifiche analitiche.
L’Allegato III prevede che per il monitoraggio di “somma di PFAS”, “somma di 4 PFAS” e TFA si applichino le linee guida tecniche richiamate dall’articolo 12, comma 9, oltre ai metodi del Rapporto ISTISAN 19/7 e successive modifiche e integrazioni.
La Commissione europea ha pubblicato nel 2024 le linee guida tecniche specifiche per il monitoraggio dei PFAS ai sensi della Direttiva 2020/2184.
Un rapporto di prova deve quindi essere letto verificando esattamente quali analiti sono compresi.
“PFAS conformi” non significa TFA analizzato, se il TFA non compare nell’elenco delle determinazioni.
Accreditamento, LOQ e incertezza
Anche per un contaminante emergente il dato deve essere tecnicamente difendibile.
L’Allegato III del D.Lgs. 18/2023, come sostituito dal D.Lgs. 102/2025, richiede che i laboratori o i terzi cui vengono affidate le analisi siano accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025 almeno per i parametri indicati nella pertinente tabella.
Il TFA è incluso in quella tabella.
Per i parametri chimici il metodo deve raggiungere un limite di quantificazione pari al 30% o meno del valore parametrico pertinente, salvo le specificità previste.
Per il TFA la tabella indica una prestazione minima in termini di incertezza di misura pari al 50% del valore di parametro.
Questo non significa che il laboratorio debba necessariamente avere un LOQ vicino a 3 µg/L.
Un metodo può, e spesso dovrebbe in un monitoraggio conoscitivo, essere molto più sensibile.
Significa che il decreto stabilisce una soglia minima di prestazione per il controllo normativo.
Per studiare trend, pressioni e concentrazioni di fondo può essere opportuno lavorare molto più in basso.
“Non rilevato” non significa zero
Con il TFA questo principio diventa particolarmente importante.
Se un rapporto di prova riporta “< LOQ 1 µg/L”, sappiamo che il risultato è inferiore a 1 µg/L nelle condizioni di quel metodo.
Non sappiamo che la concentrazione sia zero.
Se un altro laboratorio utilizza un LOQ di 0,05 µg/L può produrre una informazione molto più fine sulle basse concentrazioni.
Entrambi i risultati possono essere perfettamente corretti.
Ma non hanno la stessa capacità descrittiva.
Quando inizieremo a costruire serie storiche sul TFA, la coerenza dei metodi e dei limiti di quantificazione diventerà fondamentale.
Cambiare metodo ogni anno senza tenerne conto può creare falsi trend.
Il contaminante sembra aumentare soltanto perché abbiamo iniziato a misurarlo meglio.
Oppure sembra stabile perché il metodo non vede ciò che avviene sotto il suo LOQ.
Come leggere un risultato TFA
Il valore singolo conta, ma il trend può contare quasi altrettanto.
Un risultato di 0,5 µg/L è molto inferiore al valore parametrico italiano di 10 µg/L.
Un risultato di 5 µg/L è ancora conforme rispetto a quel valore.
Un risultato di 9 µg/L è formalmente sotto il limite.
Ma la gestione non dovrebbe fermarsi alla parola “conforme”.
Bisogna chiedersi se la concentrazione sia stabile.
Se stia aumentando.
Se la stessa fonte presentasse 1 µg/L due anni prima.
Se esistano pressioni nuove nell’area di alimentazione.
Se il trattamento abbia efficacia.
Se vi siano altre fonti di esposizione o altri PFAS.
Un superamento di 10 µg/L cosa significa?
Significa innanzitutto superamento del valore parametrico, non una diagnosi clinica sulla popolazione.
Dal 13 gennaio 2027 il controllo assume carattere obbligatorio.
Se viene superato il valore di parametro, entra in gioco il sistema di gestione delle non conformità previsto dal D.Lgs. 18/2023.
La risposta deve considerare entità, durata, causa, popolazione interessata, possibilità di approvvigionamenti alternativi e azioni correttive.
Non è corretto tradurre automaticamente “11 µg/L” in “acqua tossica”.
Ed è altrettanto scorretto tradurlo in “solo un piccolo superamento”.
Un valore parametrico esiste per essere rispettato.
La gestione sanitaria deve essere proporzionata e basata sul rischio.
Il TFA e i Piani di Sicurezza dell’Acqua
Qui il paradigma risk-based mostra tutta la sua utilità.
Il D.Lgs. 18/2023 non costruisce la sicurezza dell’acqua come una semplice lista di analisi finali.
La costruisce attraverso la conoscenza dell’intera filiera.
Captazione.
Trattamento.
Stoccaggio.
Distribuzione.
Pressioni nella zona di alimentazione.
Per TFA questo approccio è ideale.
L’Allegato III stabilisce che frequenza e punti di monitoraggio dei PFAS, compreso TFA, devono tenere conto delle valutazioni di rischio dei PSA, dei monitoraggi sulle acque e delle informazioni sulle fonti di pressione e contaminazione, anche puntuali o transitorie.
Quindi non esiste una frequenza intelligente uguale per ogni sistema.
Un acquedotto con fonte profonda protetta e assenza di pressioni note non è equivalente a una captazione vulnerabile in un bacino con uso significativo di precursori fluorurati o sorgenti industriali.
Il rischio decide dove guardare.
Pozzi privati
Il fatto che un pozzo sia privato non rende la falda impermeabile ai contaminanti persistenti.
Un pozzo può captare una risorsa eccellente.
Può anche captare una falda vulnerabile a pressioni diffuse o puntuali.
La profondità da sola non garantisce l’assenza di TFA.
La valutazione dovrebbe considerare uso dell’acqua, caratteristiche idrogeologiche, attività presenti nel territorio e conoscenze disponibili sulla falda.
Non avrebbe senso imporre in astratto lo stesso pannello analitico a ogni pozzo domestico italiano.
Ma in aree nelle quali esiste una plausibile pressione da TFA, inserirlo in una caratterizzazione mirata può essere tecnicamente ragionevole.
Soprattutto quando l’acqua viene utilizzata stabilmente per bere e cucinare.
Aziende alimentari e attività che utilizzano acqua come ingrediente
Il TFA non è soltanto un tema da acquedotto.
Il D.Lgs. 18/2023 si applica alle acque destinate al consumo umano anche nel contesto della produzione, preparazione o trattamento di alimenti nei casi previsti dalla norma.
Per un’impresa che utilizza acqua come ingrediente o in processi che possono influire sulla sicurezza del prodotto, la conoscenza della qualità dell’acqua è parte della gestione complessiva.
Dal punto di vista operativo, il primo passo è capire l’origine della fornitura.
Se l’acqua proviene da rete pubblica, i dati del gestore costituiscono una informazione importante.
Se l’azienda possiede un pozzo o un trattamento autonomo, le responsabilità di caratterizzazione e controllo cambiano.
Ancora una volta, non si risponde acquistando un “pacchetto PFAS” generico.
Si costruisce un piano coerente con la filiera.
Condomini, hotel e reti interne: il TFA nasce dentro l’edificio?
Nella maggior parte dei casi il problema è diverso da Legionella, piombo o stagnazione.
Il TFA è tipicamente un contaminante della risorsa o della filiera di approvvigionamento, non un microrganismo che prolifera nelle tubazioni.
Non si moltiplica in un tratto morto.
Non cresce in un rompigetto.
Non aumenta perché un appartamento resta chiuso un mese secondo un meccanismo biologico.
Questo non significa che il punto di campionamento sia irrilevante.
Un trattamento installato nell’edificio può modificare la concentrazione.
Una miscelazione di fonti può cambiarla.
Ma l’origine concettuale è molto diversa dal rischio Legionella.
Distinguere i meccanismi è fondamentale per non proporre soluzioni sbagliate.
Flussare una rete può essere utilissimo contro stagnazione e qualità microbiologica locale.
Non è una tecnologia di rimozione del TFA dalla risorsa in ingresso.
Bere acqua in bottiglia risolve automaticamente il problema?
No. La provenienza della bottiglia conta più del contenitore.
Un’acqua confezionata può provenire da una risorsa con concentrazioni molto basse di TFA.
Un’altra può provenire da una fonte in cui il TFA è presente.
Il fatto che l’acqua sia in bottiglia non rappresenta una barriera chimica al contaminante già presente nella fonte.
Questo è un principio generale.
Bottiglia e rubinetto sono sistemi di fornitura differenti.
Non sono categorie tossicologiche.
Se la domanda è “quale contiene meno TFA?”, la risposta richiede dati analitici.
Non una preferenza di consumo.
Il grande tema del 2026: esposizione complessiva
L’acqua è una via importante, ma non è l’unica.
EFSA ha sviluppato i nuovi valori sanitari per proteggere il consumatore considerando l’esposizione alimentare complessiva.
Il TFA può essere presente nelle acque, nei suoli e nelle colture.
Questo significa che la valutazione di sanità pubblica non può osservare il rubinetto come se fosse isolato dal resto della dieta.
Allo stesso tempo, l’acqua è un comparto strategico proprio perché viene consumata ogni giorno e perché collega ambiente, agricoltura e popolazione.
Ridurre il TFA nelle risorse idriche significa quindi agire su una componente dell’esposizione e, contemporaneamente, su un indicatore della pressione ambientale complessiva.
Il TFA dimostra un limite della parola “contaminante emergente”
Non è necessariamente nuovo. È nuova la nostra consapevolezza.
Il termine “emergente” può far pensare a una sostanza appena inventata o appena comparsa.
Spesso non è così.
Un contaminante emerge quando aumentano la conoscenza, la capacità analitica, l’attenzione tossicologica o la rilevanza delle sue fonti.
Il TFA è un esempio perfetto.
Era presente nel ciclo ambientale prima che diventasse protagonista dei titoli del 2026.
Ora viene cercato di più.
Viene misurato meglio.
Viene regolato.
E i dati cominciano a diventare sufficienti per cambiare le valutazioni sanitarie.
Questo è il normale funzionamento della scienza.
Non una prova che “prima ci nascondevano qualcosa”.
La normativa può cambiare ancora?
Sì. E dichiararlo è più corretto che fingere che il quadro del 2026 sia definitivo.
EFSA ha appena aggiornato la ADI.
Commissione e Stati membri hanno dichiarato che terranno conto di questi nuovi valori nelle decisioni di gestione.
ECHA ed EFSA stanno inoltre lavorando su aspetti del destino e del comportamento del TFA derivante da precursori fluorurati.
La nuova direttiva europea sulle acque ambientali dovrà essere recepita entro il 2027.
È quindi ragionevole prevedere ulteriori sviluppi.
Quello che non possiamo fare è anticipare una modifica normativa che non esiste ancora.
Oggi il riferimento italiano per l’acqua potabile è 10 µg/L.
Domani potrà essere rivalutato.
Quando cambierà, dovrà essere citato il nuovo atto.
Non un titolo di giornale.
Cinque errori da evitare quando si parla di TFA
Sono gli errori che possono compromettere un articolo, una consulenza o una comunicazione al cliente.
- Dire che il TFA non è regolato in Italia.
- Confondere il valore di 10 µg/L con il limite della somma di PFAS da 0,10 µg/L.
- Scrivere che la nuova ADI EFSA ha automaticamente cambiato il limite dell’acqua potabile.
- Dichiarare che un generico filtro a carbone elimina il TFA perché “rimuove i PFAS”.
- Attribuire ogni presenza di TFA a una sola sorgente senza una valutazione territoriale.
Dopo questi cinque errori resta la regola più importante.
Ogni affermazione deve essere collegata alla domanda che stiamo realmente cercando di risolvere.
Cosa dovrebbe fare oggi un gestore idro-potabile
Il 13 gennaio 2027 non dovrebbe essere il giorno in cui si scopre per la prima volta il TFA.
Un approccio coerente con il D.Lgs. 18/2023 dovrebbe includere:
- Verifica delle pressioni presenti nelle zone di alimentazione delle captazioni.
- Raccolta dei dati ambientali già disponibili su acque superficiali e sotterranee.
- Valutazione dell’opportunità di monitoraggi conoscitivi anticipati.
- Verifica della capacità analitica del laboratorio e dei relativi LOQ.
- Integrazione del TFA nel PSA quando il rischio lo giustifica.
- Valutazione preventiva delle opzioni di trattamento nel caso di concentrazioni significative.
- Attenzione alla comunicazione al consumatore, evitando sia minimizzazione sia allarmismo.
Il vantaggio di iniziare prima è evidente.
Con una sostanza persistente, il tempo speso a conoscere il sistema vale più del tempo speso a reagire dopo un superamento.
Cosa dovrebbe fare un cittadino
Prima informarsi, poi eventualmente misurare, infine decidere se trattare.
Per chi beve acqua di rete il primo passo è consultare le informazioni messe a disposizione dal gestore e dagli enti competenti.
Nel 2026 il monitoraggio obbligatorio nazionale del TFA non è ancora iniziato, quindi la disponibilità di dati può essere variabile.
In aree nelle quali esistono già monitoraggi specifici, quei dati sono più utili di qualsiasi ipotesi generica.
Chi utilizza un pozzo privato può valutare con un tecnico se il contesto territoriale renda ragionevole inserire il TFA tra i parametri da ricercare.
Solo dopo avere un dato ha senso discutere di trattamento.
Installare un sistema complesso senza conoscere la concentrazione iniziale rende impossibile perfino verificare se l’intervento fosse necessario o efficace.
Cosa dovrebbe fare un consulente
Spiegare la differenza tra norma, tossicologia e buona gestione.
Questo tema è un banco di prova interessante per la qualità della consulenza.
Il consulente deve sapere dire tre frasi diverse.
“La legge oggi prevede questo.”
“EFSA oggi valuta questo.”
“Dal punto di vista gestionale, nel vostro sistema suggerisco questo.”
Confondere i tre livelli produce consulenza debole.
Separarli aumenta l’autorevolezza.
Per TFA, oggi, significa dichiarare che il valore parametrico italiano è 10 µg/L.
Significa dichiarare che l’obbligo di controllo decorre dal 13 gennaio 2027.
Significa dichiarare che EFSA ha ridotto la ADI a 0,014 mg/kg peso corporeo/giorno e introdotto una ARfD di 0,07 mg/kg.
E significa poi costruire una valutazione tecnica specifica sul territorio, sulla fonte e sulla filiera.
Il vero problema non è che il TFA sia “piccolo”
È che una molecola piccola può diventare geograficamente molto grande.
Il TFA è una delle sostanze che mostrano meglio il limite di una gestione puramente reattiva.
Una volta immesso nel ciclo ambientale, la sua persistenza e mobilità ne rendono difficile il controllo a valle.
Non forma necessariamente la stessa bioaccumulazione dei PFAS a catena lunga.
Ma può diffondersi ampiamente nel comparto idrico.
Il rischio ambientale non dipende soltanto dalla capacità di accumularsi nel corpo.
Dipende anche dalla capacità di diventare ubiquo, dalla continuità delle emissioni e dalla difficoltà di rimuoverlo.
È per questo che la prevenzione delle fonti è una parte centrale del dibattito europeo.
Il principio più importante: prevenire prima di potabilizzare
La migliore tecnologia per una sostanza persistente è evitare che diventi un problema della risorsa.
La potabilizzazione è una barriera sanitaria indispensabile.
Ma non dovrebbe diventare l’alibi per continuare ad aumentare indefinitamente la pressione chimica sulle fonti.
Ogni nuovo trattamento ha costi.
Consuma energia.
Produce residui o concentrati.
Richiede manutenzione.
Può creare sottoprodotti o nuove complessità.
Una risorsa protetta è più semplice da rendere potabile.
Una risorsa progressivamente contaminata richiede sempre più tecnologia per ottenere lo stesso risultato finale.
Il TFA rende questo concetto quasi didattico.
Se la sostanza attraversa facilmente il territorio e molti trattamenti convenzionali, la strategia più razionale è ridurre l’ingresso nel ciclo dell’acqua.
La conclusione
Il TFA non è il “nuovo PFAS da temere”. È il contaminante che ci obbliga a parlare di PFAS in modo più maturo.
L’acido trifluoroacetico appartiene al grande universo dei PFAS, ma non può essere trattato come una copia in miniatura di PFOA o PFOS.
È ultracorto.
È molto mobile.
È persistente.
Può derivare da sorgenti differenti.
Può raggiungere acque superficiali, falde, colture e acqua potabile.
In Italia è già stato introdotto come parametro specifico con un valore di 10 µg/L.
Le misure necessarie al rispetto devono essere adottate entro il 12 gennaio 2027.
Il controllo diventa obbligatorio dal 13 gennaio 2027.
Il 22 luglio 2026 EFSA ha ridotto la dose giornaliera accettabile a 0,014 mg/kg di peso corporeo/giorno e ha introdotto una dose acuta di riferimento di 0,07 mg/kg.
Questa valutazione non ha modificato automaticamente il valore parametrico italiano.
Ha però cambiato il livello di attenzione scientifica e fornirà un elemento importante nelle future decisioni di gestione del rischio.
Nel frattempo l’Unione europea ha inserito il TFA anche nel nuovo quadro di protezione delle acque superficiali e sotterranee.
Il messaggio quindi non è “da domani l’acqua è pericolosa”.
E non è neppure “il limite è alto, quindi non esiste un problema”.
Il messaggio è più serio.
Abbiamo identificato una sostanza estremamente persistente e mobile che richiede conoscenza delle fonti, monitoraggio appropriato, metodi analitici adeguati e prevenzione delle emissioni.
Il valore di un buon sistema idropotabile non si misura soltanto dalla capacità di trattare ciò che arriva alla captazione.
Si misura anche dalla capacità di capire cosa potrebbe arrivarci tra dieci anni.
Con il TFA questa differenza non è teorica.
È già iniziata.
Riferimenti normativi, linee guida e fonti tecnico-scientifiche
- Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
- Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, attuazione della Direttiva (UE) 2020/2184, nel testo vigente.
- Decreto legislativo 19 giugno 2025, n. 102, disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 18/2023, Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2025, Supplemento Ordinario n. 24, in vigore dal 19 luglio 2025.
- D.Lgs. 18/2023, Allegato I, Parte B: valore di parametro dell’acido trifluoroacetico pari a 10 µg/L.
- D.Lgs. 18/2023, articolo 24, commi 2-bis e 2-ter, come modificato dal D.Lgs. 102/2025: misure entro il 12 gennaio 2027 e obbligo di controllo dal 13 gennaio 2027.
- D.Lgs. 18/2023, Allegato III: specifiche analitiche per PFAS e TFA, criteri di prestazione, accreditamento e integrazione del monitoraggio nella valutazione del rischio.
- Commissione europea, Comunicazione C/2024/4910, Technical guidelines regarding methods of analysis for monitoring of per- and polyfluoroalkyl substances under Directive (EU) 2020/2184, 7 agosto 2024.
- Istituto Superiore di Sanità, Rapporto ISTISAN 19/7, Metodi analitici per il controllo delle acque da destinare e destinate al consumo umano.
Metodi chimici, e successive modifiche e integrazioni. - EFSA, Scientific Report on consumer health-based guidance values for trifluoroacetic acid, EFSA Journal, 2026, 24:e10227, pubblicato il 22 luglio 2026.
- EFSA, EFSA lowers safe level for exposure to TFA, 22 luglio 2026.
- Direttiva (UE) 2026/805 del Parlamento europeo e del Consiglio, 20 aprile 2026, modifica della disciplina europea relativa agli inquinanti delle acque superficiali e sotterranee.
- Commissione europea, New law strengthening water protection in EU enters into force, 11 maggio 2026.
- Scheurer M. et al., Small, mobile, persistent: Trifluoroacetate in the water cycle, Water Research, 2017.
- Arp H.P.H. et al., The Global Threat from the Irreversible Accumulation of Trifluoroacetic Acid (TFA), Environmental Science & Technology, 2024.
